Per quanto riguarda la privacy docenti bisogna dire che, nel caso in cui un Dirigente scolastico o un componente dello Staff di direzione tentasse di invaderla, non solo compirebbe un atto di semplice scorrettezza, ma agirebbe contro la legge.
Il docente di una scuola ha il diritto, parlando con altri colleghi nei locali dell’Istituto, di esprimere liberamente la propria opinione, politica, sindacale o religiosa senza avere il timore di ricevere rimproveri da parte del Dirigente scolastico. Tale libertà di opinione è supportata dall’art.1 della legge 300 del 20 maggio 1970. In tale norma, tutt’ora vigente, è scritto: “I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge”.
In buona sostanza il Dirigente scolastico o il suo Staff di direzione non possono discriminare un docente o un componente del personale scolastico, per il suo pensiero politico, sindacale o religioso, tuttavia il lavoratore deve fare attenzione a non esprimere il suo pensiero diffamando o offendendo gli altri lavoratori.
È utile sapere che il comportamento del Ds deve essere sempre volto a trattare i dipendenti nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e finalità.
È vietato, per esempio, l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, come è capitato ad una dirigente scolastica che controllava i suoi docenti, per mezzo dei suoi collaboratori, con riprese video o fotografiche. Tale comportamento della Ds e dei suoi collaboratori è un reato penale vietato dall’art.4 della legge 300/1970 ed è punibile penalmente ai sensi dell’art.38 della medesima legge. È bene specificare che l’art.23 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Jobs Act), consente l’utilizzo di apparecchiature audiovisive nelle pertinenze delle scuole, tali da consentire anche il controllo a distanza dei movimenti dei docenti, ma mantiene inalterato la ratio dell’art.4 della legge 300/70. In buona sostanza le telecamere possono essere impiegate per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio della scuola e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria, ma non possono essere utilizziate per controllare gli orari e i movimenti del lavoratore.
Sono atti illeciti, anche contro la privacy del docente, ammonire l’insegnante per le sue frequentazioni sindacali. In buona sostanza non è ammissibile che un Dirigente scolastico dica in Collegio ai suoi docenti di non rivolgersi al sindacalista X, oppure consigliare ad un docente di non confrontarsi o frequentare il tale sindacalista.
È utile sapere che per l’art.8 della legge 300/70 è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.
È importante sapere che dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo “regolamento generale per la protezione dei dati”, che introduce, ai sensi dell’art.20 del succitato regolamento, il diritto alla portabilità dei dati personali ma specificandone quando questo sia lecito.
In buona sostanza se il Dirigente scolastico non riceve l’esplicito consenso del docente a passare i suoi dati personali, per esempio ad associazioni per la formazione e l’aggiornamento professionale, sta commettendo un illecito della violazione della privacy.
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