Le amministrazioni pubbliche, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono verificare che sia espressamente previsto l’obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento.
Questo principio è stato recentemente ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali – Dipartimento libertà pubbliche e sanità, trasmettendo al Miur una nota con la quale ha fornito indicazioni operative per la corretta redazione del del c.d. “documento del 15 maggio” (art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323).
Il documento, ricordiamo, è elaborato dal Consiglio di classe e, per consentire alla commissione d’esame di predisporre l’ultima prova, esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.
Ciascun consiglio può, inoltre, aggiungere ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini della svolgimento degli esami.
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Esaminando i modelli predisposti dalle scuole, alcuni reperibili anche in rete, sono però emerse delle criticità legate ad indebite diffusioni di dati personali riferiti a studenti, come informazioni anagrafiche o relative al rendimento scolastico. Inoltre, spesso tali documenti sono pubblicati invece che all’albo dell’istituto, sul sito internet istituzionale della scuola, nonché indicizzati nelle rete.
Per tali ragioni, il Garante ha fornito le seguenti indicazioni, cui attenersi nella redazione del documento: “non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi.
È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono.
Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a un’interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del necessaria fondamento normativo la diffusione di un documento così redatto”.
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