L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha presentato la Relazione sull’attività svolta nel 2017 e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy.
Come ogni anno, un paragrafo della relazione è specificatamente dedicato all’Istruzione scolastica. Vengono in particolare illustrati i principali provvedimenti che hanno interessato le istituzioni scolastiche.
Tra gli atti più significativi, il Garante segnala il provvedimento 5 luglio 2017, n. 301 con il quale è stato espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Miur volto a riordinare, in un unico provvedimento, l’insieme delle disposizioni secondarie concernenti l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (Ans), intervenute successivamente all’emanazione del d.m. 5 agosto 2010, n. 74.
Facendo seguito alle osservazioni rese dall’Autorità, il Ministero ha riformulato lo schema di decreto, precisando che:
Il Garante è intervenuto anche in merito ad alcune criticità rilevate nella modalità di redazione, da parte degli istituti scolastici, del cd. documento del 15 maggio, che hanno dato luogo ad ingiustificati diffusioni di dati personali riferiti a studenti, anche in internet.
Alcune scuole hanno erroneamente ritenuto di dover pubblicare tale documento, contenenti numerose informazioni riferite agli studenti, sul sito internet istituzionale con conseguente indicizzazione in rete del documento.
Al fine di evitare ulteriori indebite diffusione di dati personali degli studenti, sono state fornite al Miur indicazioni operative per conformare le modalità di redazione del documento del 15 maggio ai principi in materia di protezione dei dati personali (nota 21 marzo 2017).
Sempre con riferimento alla pubblicazione online di dati degli studenti, il Garante ha ricevuto una segnalazione con la quale è stato rappresentato che, nel pubblicare gli esiti degli esami di Stato sull’albo e sul sito internet istituzionale, un istituto scolastico avrebbe indicato anche l’indirizzo d’abitazione, la e-mail e/o il numero di telefono degli studenti interessati. Tale pubblicazione sarebbe stata effettuata nell’ambito dell’attività di intermediazione effettuata dagli istituti di scuola secondaria di secondo grado.
In proposito, il Garante ha evidenziato che la pubblicazione dei curricula degli studenti ad opera dei soggetti legittimati, avvenendo nell’ambito di un’attività di intermediazione − intesa come attività volta a favorire l’incontro tra la domanda di lavoro, orientamento professionale o attività formative di uno specifico committente e l’offerta disponibile sul mercato − non possa essere disposta d’ufficio dal titolare del trattamento ma necessita di una esplicita richiesta dello studente.
Con riferimento inoltre ai tempi di diffusione del curriculum dello studente in relazione all’attività di intermediazione, il Garante ha chiarito che la pubblicazione di dati personali degli studenti possa essere effettuata soltanto per il tempo necessario e appropriato rispetto all’obiettivo perseguito. Tale lasso temporale è espressamente individuato dalla legge in almeno 12 mesi. Gli intermediari, pertanto, possono diffondere i richiamati dati personali riferiti agli alunni per un periodo di tempo superiore solo su esplicita richiesta del soggetto interessato (nota 16 marzo 2017).
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