Personale

Privacy e voti, quali novità, quali prospettive

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il contributo della lettrice Cinzia Oliveri sulla questione riguardante i voti e il rispetto della privacy.

In merito al rapporto tra privacy e voti si è detto tanto e non si dubitava sino alla circolare ministeriale n. 9168 del 9 giugno 2020, che segue ed esplica la nota prot. 8464 del 28 maggio 2020, la quale, per effetto delle deroghe disposte in considerazione della  situazione di emergenza sanitaria, ha previsto che, in caso di amissione di alunni alla classe successiva con insufficienze, “anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica”. Insomma la disposizione ha consentito la pubblicazione anche delle insufficienze sull’albo on line – in luogo della consueta cartellonistica – tra i “prospetti generali”, dunque con apparente modalità di estesa pubblicità.

Al di là delle esigenze attuali di evitare affollamenti innanzi ai manifesti cartacei, quanto meno per gli effetti di pubblicità legale il ricorso all’albo della scuola con la tradizionale affissione dei “quadri” poteva comunque considerarsi formalmente superato dalla previsione dell’art. 32, comma 1, la legge 69/2009 per la quale  “a far data dal 1 gennaio 2010 (termine poi prorogato al 2011) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

Garante privacy e voti

Per quanto attiene specificamente la privacy, già  nella Newsletter del Garante 12 – 18 giugno 2000 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/46725, si legge: “Continua ad essere diffusa sui mezzi d´informazione l´opinione che l´iniziativa del Ministero della pubblica istruzione di non far rendere note sui quadri esposti al pubblico le valutazioni finali analitiche a carico dei “bocciati” o dei non ammessi all´esame di maturità derivi dalla tutela della riservatezza personale o addirittura dal contenuto della legge n. 675 del 1996.

Ciò non è vero, dal momento che questa legge non prevede nulla del genere. D´altra parte una (discutibilissima in questo campo) tutela della riservatezza dello studente imporrebbe addirittura l´assenza di pubblicità su ogni esito scolastico, anche sintetico; e poi, su questa via, perché allora diffondere gli esiti degli altri studenti?

La realtà è che l’iniziativa del Ministero sembra rispondere alla diversa esigenza – giusta o sbagliata che sia – di cercare un rapporto con gli studenti in questa situazione difficile e con le loro famiglie.

Certo che la pubblicità degli esiti scolastici è invece la regola in generale: non può infatti dimenticarsi che vi sono essenziali esigenze di controllo sociale e professionale che dipendono proprio dalle conoscibilità delle valutazioni finali”.

Successivamente, in un documento del Garante del 28 agosto 2008 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1543188, a proposito della  pubblicità dei voti dell´esame di stato si afferma: “In riferimento a odierne dichiarazioni riportate dalle agenzie il Garante per la protezione dei dati personali ribadisce che, come già precisato più volte, nessun provvedimento dell´Autorità ha mai impedito la pubblicità dei voti dell´esame di stato. Il regime attuale relativo alla conoscibilità degli esiti degli esami di maturità è stato stabilito dal Ministero dell´istruzione indipendentemente da ogni parere o richiesta del Garante”.

Ed ancora, nel vademecum “La scuola a prova di privacy” del 2016, antecedente all’applicazione del Regolamento UE 679/2016, decorrente dal 25 maggio 2018 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1922676 , a proposito di voti, scrutini, esami di Stato è scritto:I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell´istruzione. E´ necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l´istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell´attestazione da rilasciare allo studente”.

Tanto si trova ribadito nelle FAQ del Garante https://www.garanteprivacy.it/home/faq/scuola-e-privacy.

Dunque è legittima la pubblicazione dei voti in considerazione dei principi di imparzialità e trasparenza della P.A. e del regime di conoscibilità stabilito dal Ministero con i limiti derivanti dalla possibilità di conoscenza di eventuali dati “particolari”

Art. 96 Dlgs 196/03 come modificato dal Dlgs 101/2018

Il Dlgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Dlgs. n. 101/2018, per effetto del GDPR, ha preso in considerazione espressamente il trattamento dei dati degli studenti all’art. 96  stabilendo: “1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati”.

Se il termine “affissione” appare collegato ad una pubblicità consistente appunto  nell’affiggere manifesti o cartelli è lecito domandarsi se può essere utilizzato anche virtualmente o sia necessario  il ricorso al cartaceo, seppur privo di valore di pubblicità legale; né può sottacersi la circostanza che l’ostensione del voto consente che questo oggettivamente possa continuare a circolare per un tempo sostanzialmente illimitato.

L’art. 1 del Regolamento UE 679/2016 dispone che i dati devono poter circolare liberamente, sebbene in maniera protetta a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

Il controllo della PA nell’accesso civico generalizzato

D’altro canto, in attuazione dei principi di imparzialità e trasparenza della PA sono state previste ulteriori forme di accesso volte a operare quel “controllo” escluso dalla L 241/90.

Ci si riferisce in particolare all’accesso civico generalizzato del Dlgs. n. 33/2013, introdotto dal Dlgs 97/2016 all’art. 5 comma 2 e  riconosciuto a chiunque senza formalità “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. Pertanto qualunque cittadino “ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria.

Tanto comporta che, in presenza di una istanza di accesso civico generalizzato, nella valutazione del pregiudizio concreto, si faccia riferimento ai principi generali sul trattamento  di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in conformità al nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati introdotto dal Regolamento (UE) n. 679/2016, verificando se ed in che misura la conoscenza indiscriminata di dati risulti non necessaria o comunque sproporzionata rispetto allo scopo di trasparenza e controllo ed effettuando un “bilanciamento degli interessi” tra il diritto alla conoscibilità e quello alla protezione dei dati personali (che non significa optare per la parte più pesante ma livellare i due piatti).

In considerazione poi della duplice previsione della «privacy by design» e «privacy by default» dell’art. 25 del GDPR,  il titolare del trattamento (nella fattispecie la scuola nella persona del dirigente scolastico) è tenuto a porre in essere «misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione predefinita solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento» nonché altre «quali la pseudonimizzazione, volta ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione […]». Esse impongono quindi al titolare di prevedere i rischi che possono incontrare per la tutela dei dati personali, scegliendo di conseguenza quali strumenti adottare.

La nota del 9 giugno

Ritornando alla nota del 9 giugno essa è stata introdotta dichiaratamente “Al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali”. Se ne desume che l’orientamento sia ora cambiato in considerazione del rischio collegato alla circostanza che i voti, una volta esposti, possono rimanere  in rete per un tempo indefinito (il che poteva accadere anche prima) e quindi essere “registrati, utilizzati, incrociati” da chiunque con conseguente ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti.

Precisa la nota “che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico”, ribadendo quindi quanto già prescritto nella disposizione di maggio.

Ma in merito alle modalità di pubblicazione è ulteriormente chiarito che “gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali”.

Dunque si evince che la classe potrà leggere soltanto il giudizio di ammissione o non ammissione mentre l’accesso ai propri voti resta limitato a ciascuno studente con proprie credenziali.

La stessa nota raccomanda i dirigenti di predisporre uno specifico “disclaimer” con esclusione di responsabilità in caso di divulgazione del dato. A tal proposito è singolare come invece la normativa in tema di accesso civico preveda in generale la riutilizzabilità del dato (artt. 7 e 7 bis)

La pubblicazione all’albo cartaceo è consentita in via del tutto eccezionale e residuale nei casi di mancanza di registro elettronico “con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva”.

Infine, fermo il rispetto dei noti principi di riservatezza, per evitare gli assembramenti in tal caso è prevista una calendarizzazione degli accessi ed un tempo massimo di pubblicazione non eccedente i 15 giorni.

Ebbene non si tratta di una norma derogatoria in considerazione di circostanze eccezionali ma di un cambiamento di orientamento dinanzi ad un impianto normativo allo stato invariato o comunque non significativamente modificato.

Che ne è della trasparenza (e imparzialità) della valutazione che continua ad essere richiamata nell’art. 1 del DPR 122/08 e del Dlgs 62/2017?

Considerati i principi alla base del diritto di accesso di cui al Dlgs 33/13 come modificato dal Dlgs 97/2016 non potrebbe accadere che le scuole si vedano destinatarie di numerose istanze di accesso (civico) al fine di realizzare quel controllo sull’operato in presenza di insufficienze?

Il voto dunque sarà assimilato ad un dato particolare e smetterà di essere pubblico?

Questo ridurrà o implementerà il contenzioso?

Lo scopriremo solo vivendo. Ma se da un lato tanto appare motivato dall’esigenza di tutela di un dato (il voto, pregiudizievole se negativo) dall’altro il “distanziamento” scuola – famiglia appare sempre più profondo, senza tuttavia averne la reale percezione perché da casa sarà tutto più facile, comodo e protetto.

Redazione

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