In occasione dei cinque anni dalla piena applicazione del GDPR, il Garante privacy la lanciato una nuova edizione della “Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”.
La pubblicazione si propone come un utile strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato, con una panoramica sui principali aspetti che anche i soggetti pubblici, scuole comprese, devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento: dai diritti dell’interessato ai doveri dei titolari; dalla trasparenza sull’uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.
Specifica attenzione viene rivolta ai contenuti, ai tempi e modalità con cui il titolare deve: fornire l’informativa all’interessato; valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali; provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati.
Nella Guida, il Garante ricorda che con il GDPR la privacy da obbligo avvertito solo in maniera formale diventa parte integrante delle attività di un’organizzazione, che è tenuta al rispetto del principio di responsabilizzazione (“accountability”), in base al quale il titolare deve adottare comportamenti proattivi e attività dimostrabili, finalizzati al rispetto della normativa.
Ma il Regolamento Ue ha introdotto anche nuovi diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network (“diritto alla portabilità”), o come il diritto all’oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte.
L’elemento della manifestazione di volontà “libera” implica che l’interessato abbia una scelta effettiva e il controllo sui propri dati. Come regola generale, il regolamento stabilisce che se l’interessato non dispone di una scelta effettiva o si sente obbligato ad acconsentire oppure subirà conseguenze negative se non acconsente, il consenso non sarà valido.
Il consenso non sarà considerato libero se l’interessato non può rifiutarlo o revocarlo senza subire pregiudizio.
Nella pubblicazione si fa anche un esempio riguardante le istituzioni scolastiche.
Una scuola pubblica chiede agli studenti il consenso ad utilizzare le loro fotografie in una rivista studentesca in formato cartaceo. In questo caso il consenso costituisce una scelta vera e propria a condizione che agli studenti non vengano negati l’istruzione o altri servizi e che gli studenti possano rifiutare il consenso senza subire pregiudizio.
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