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Privacy: gestione del rapporto di lavoro e dati sulla salute

I dati relativi alla salute dei dipendenti sono considerati dati sensibili, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice della privacy, e come tali vanno tutelati e non divulgati.
È dunque illegittimo il comportamento di un’Università (doc. web n. 2576686) che non solo ha pubblicato in un decreto rettorale le informazioni relative allo stato di salute di una docente, ma addirittura le ha divulgate, prima ad un docente di altra facoltà e poi a tutti i componenti del Consiglio di Facoltà.
In particolare, la professoressa lamentava il fatto che copia integrale del decreto rettorale che la collocava in “interdizione dal lavoro” e quindi in “congedo per maternità” fosse stata inviata a un docente in servizio presso un’altra Facoltà, diffondendo informazioni molto delicate sulla sua salute, perché riferite a “gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza” (art. 17 comma 2, lett. a), d.lg. n. 151/2001).
Tale documento, inoltre, era stato allegato dalla segreteria amministrativa al modulo di richiesta di affidamento dell’insegnamento che si sarebbe reso vacante, rendendo note le condizioni di salute della professoressa anche a tutti i docenti membri del Consiglio di Facoltà tenuti a deliberare sull’assegnazione della cattedra.
I dati sensibili in questione, che legittimamente possono essere trattati dalle competenti funzioni dell’Ateneo per la finalità di “gestione del rapporto di lavoro”, non potevano invece formare legittimamente oggetto di comunicazione verso terzi. In particolare, nel caso di specie, non potevano essere comunicati ad altro docente (indipendentemente dalla Facoltà di appartenenza dello stesso), non avendo questi titolo alcuno a trattarli per la menzionata finalità di gestione del rapporto di lavoro (rientrante invece nelle attribuzioni del personale amministrativo dell’Università a tal fine incaricato del trattamento).
Inoltre, la comunicazione di tali dati sensibili era avvenuta in violazione del principio di necessità, non essendo indispensabile mettere terzi a conoscenza delle motivazioni, nel caso di specie inerenti alle condizioni di salute dell’interessata, sottese alla vacanza dell’insegnamento.
Per le stesse ragioni è illecita anche la successiva comunicazione dei medesimi dati sensibili a tutti i componenti del Consiglio di Facoltà chiamati a deliberare in ordine all’assegnazione dell’insegnamento realizzatasi mettendo (nuovamente) a disposizione degli stessi il menzionato decreto rettorale, riprodotto dalla segreteria di Facoltà unitamente alla domanda della professoressa.
Il Garante ha così prescritto all’Università di adottare misure idonee volte a conformare il trattamento dei dati personali nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro alla disciplina di protezione dei dati personali, anche alla luce delle indicazioni già fornite in via generale nelle Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.
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Lara La Gatta

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