Nel corso dell’anno 2016 il Garante per la protezione dei dati personali ha interloquito sia con il Miur, in relazione all’attività consultiva, sia con singoli istituti scolastici, nell’ambito di numerose istruttorie riguardanti la privacy.
Lo scrive la stessa Autorità nella Relazione annuale 2016, presentata il 6 giugno scorso.
Tra i vari interventi del 2016, uno ha riguardato l’Anagrafe Nazionale Studenti: il 21 aprile 2016 il Garante ha infatti espresso un parere sullo schema di decreto del Miur volto a disciplinare il periodo di conservazione di alcune tipologie di dati personali degli studenti, acquisiti all’Ans.
Con riguardo alle verifiche effettuate dall’Autorità in relazione a segnalazioni o reclami, in diversi casi essi hanno riguardato ipotesi di diffusione di dati personali di studenti su siti web (ad es., elenchi delle classi e dei diplomati con i loro numeri di telefono e quelli delle relative famiglie) o comunicazione di dati a soggetti esterni alle scuole (Asl o parrocchie) che sono risultate prive di idonee basi normative.
Con riferimento alla diffusione dei dati tramite internet, la relazione rivela una non sempre oculata gestione dell’ambito di conoscibilità dei dati; il sito web della scuola può senz’altro facilitare forme di comunicazione sistematica mettendo a disposizioni taluni dati all’interno di un’area ad accesso riservato, ferma restando la riservatezza di informazioni di carattere personale che possono essere conosciute però solo dagli interessati e dalla loro famiglia. In questi casi, oltre a rilevare l’illecito e a verificare che gli istituti coinvolti rimuovano dalla rete i dati illecitamente diffusi, viene avviato anche un procedimento sanzionatorio nei confronti dell’istituzione scolastica responsabile della violazione (pecuniaria da 10.000 a 120.000 euro).
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Altre gravi inosservanze discendono inoltre da una errata interpretazione degli obblighi di trasparenza ai quali sono tenuti gli istituti scolastici pubblici; è questo il caso di un istituto statale che ha effettuato una diffusione di dati personali, idonei a rivelare la vita sessuale di uno studente. L’istituto aveva infatti diffuso, sul proprio albo, anche online, ma prontamente rimosso a seguito dell’istruttoria, la delibera del Consiglio di istituto relativa alla sanzione disciplinare comminata a uno studente e recante informazioni legate, in senso lato, alla vita sessuale dello stesso.
Infine, il Garante ha ricordato la risposta fornita relativamente alla possibilità, per gli alunni con una diagnosi di Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento), di fare uso, per fini personali, del registratore come strumento compensativo; l’Autorità ha ritenuto che nulla osti a che gli studenti con diagnosi Dsa possano utilizzare, senza l’acquisizione del consenso di soggetti terzi, gli strumenti compensativi di volta in volta previsti dalla scuola nei piani didattici personalizzati che li riguardano, compreso il registratore.
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