Le scuole devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti, che non consentono di conoscere lo stato di vaccinazione da Covid 19 degli studenti che, infatti, ai sensi dell’art. 1 del decreto – legge 10 settembre 2021, n. 122 sono esclusi dall’obbligo di esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche.
Lo ha ribadito il Ministero dell’Istruzione che, con nota 1072 del 29 settembre scorso, fa seguito alle recenti indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
Il Garante ha infatti scritto al MI precisando che agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi (a differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l’esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche.
L’intervento si è reso necessario per via di numerose segnalazioni e richieste di chiarimenti a proposito di specifiche domande dei docenti o comportamenti volti ad acquisire, anche indirettamente, informazioni sull’avvenuta o meno vaccinazione, sia degli studenti (nella maggior parte dei casi minori) sia dei membri delle rispettive famiglie.
Il Ministero ha dunque ribadito che è esclusa la legittimità di ogni iniziativa comunque finalizzata all’acquisizione di informazioni relative allo stato vaccinale degli studenti delle Istituzioni scolastiche e delle loro famiglie.
In classe senza mascherina se tutti vaccinati?
Il MI interviene anche sulla questione della deroga all’obbligo della mascherina se in una classe sono tutti vaccinati.
In proposito, precisa che la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 3 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 richiede per la propria operatività specifiche misure attuative. In particolare la deroga deve essere disciplinata da protocolli e linee guida adottati con ordinanza del Ministro della salute.
In ogni caso, come sottolineato anche dal Garante, i provvedimenti attuativi della norma dovranno prevedere modalità operative che consentano di contemperare le esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica con il rispetto della libertà individuale in merito alla vaccinazione e il diritto alla protezione dei dati personali, escludendo, perciò, l’identificabilità degli studenti interessati.
Non si può neanche conoscere l’origine del Green pass
Il Ministero infine sottolinea che anche nei confronti di coloro che per accede ai locali scolastici sono obbligati all’esibizione della certificazione verde, le Istituzioni scolastiche non possono trattare informazioni relative allo stato vaccinale, dovendosi limitare all’accertamento del mero possesso del certificato, senza poter conoscere la condizione alla base del rilascio dello stesso (vaccinazione, guarigione, esito negativo del tampone).