Attualità

Privacy, l’uso delle immagini degli studenti nel sito web della scuola

Riceviamo e pubblichiamo l’interessante contributo dell’insegnante Pier Giorgio Galli e l’avvocato Gloria Galli in merito all’uso delle immagini degli studenti nel sito web della scuola, alla luce della normativa sulla privacy.

Tutto è nato da un post dell’8 agosto quando uno di noi ha pubblicato uno stato nel gruppo Docenti Virtuali di Facebook a proposito delle immagini degli studenti visibili nel sito web del MIUR.

 

Ma come! Nel corso somministrato a maggio il MIUR stesso ha ribadito che le fotografie degli studenti non possono essere pubblicate e nell’home page del MIUR compaiono a più riprese immagini di studenti! Neanche a dirlo il post ha scatenato un putiferio tra i sostenitori della liceità pubblicazione e i contrari.

Chi scrive si occupa professionalmente dell’applicazione del RGDP 2016/679 nella qualità di responsabile del trattamento dati di molte scuole e uno dei primi, se non il primo quesito, che ci viene posto dai Dirigenti Scolastici è: è lecito pubblicare le fotografie o i video dove gli studenti sono riconoscibili? È necessario il consenso?

Facciamo il punto.

Ad oggi il decreto legislativo “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679” approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri dell’8/8/2018 non è stato ancora pubblicato in gazzetta ufficiale e pertanto vale la normativa vigente: Codice della Privacy 196/2003 e provvedimenti conseguenti e il prevalente RGPD 679/2016. A cui aggiungiamo l’interpretazione di cui al corso MIUR erogato nel mese di Maggio 2018: “RGPD e la Pubblica Amministrazione: l’impatto della nuova disciplina sul trattamento dei dati personali nell’agire amministrativo”.

Considerato:

  • RGDP art. 6: Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: [tra le quali n.d.r] e) “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”;
  • corso MIUR pag. 24: “Per quanto concerne la PA, la base legittimante il trattamento deve essere individuata non nel consenso dell’interessato ma nell’adempimento di un obbligo legale, o nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, di cui è investita la P.A., la quale agisce sulla base di leggi o regolamenti. Ciò si traduce, in pratica, nella non necessità per la PA di acquisire il consenso da parte dell’interessato qualora i dati siano raccolti e trattati per finalità istituzionali. D’altronde, anche il Codice della Privacy, all’art. 18, comma 4, prevede una norma analoga, e legittima il trattamento dei dati a prescindere dal consenso dell’interessato.”;
  • Corso MIUR pag. 42 “Ogni qual volta risulti necessario pubblicare (nel sito della scuola n.d.r.) dati personali (anche se comuni) si dovrebbe imprescindibilmente: A. Accertare il fondamento normativo (legge o regolamento); e, B. Rispettare i principi di minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e protezione dei dati per impostazione predefinita – privacy by default”;
  • linee guida del Garante per la protezione dei dati personali “La trasparenza sui siti web della PA” pag. 14: “la diffusione di dati personali – ossia “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”– da parte dei “soggetti pubblici” è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento. Pertanto, in relazione all’operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo”.

possiamo affermare:

  • la scuola tratta i dati personali in forza di legge o regolamento e non è tenuta a richiedere il consenso. Cioè a dire: la scuola tratta i dati personali (degli studenti) perché è tenuta a farlo e lo fa anche se famiglia è contraria al trattamento!
  • la pubblicazione delle fotografie degli studenti può avvenire solo per motivi istituzionali (senza la richiesta di consenso).

Ma quale può essere il motivo istituzionale che autorizza la scuola a pubblicare le fotografie? Per tagliare la testa al toro non ci è rimasto altro che porre un quesito al Garante della protezione dei dati personali che immediatamente, il giorno stesso del quesito, ci ha risposto (evviva, quando le Istituzioni funzionano!) contattandoci al telefono e affermando che la condotta del MIUR è corretta trattandosi di immagini diffuse per motivi istituzionali e che anche le scuole per motivi istituzionali possono pubblicare le fotografie degli studenti senza la richiesta di consenso.

La conversazione è proseguita su quale sia il modo per discernere quando per le scuole il fine istituzionale è presente nella pubblicazione delle fotografie. Su questo il Garante ha sostenuto che non è possibile individuare una norma di carattere generale ma che le pubblicazioni vanno considerate caso per caso onde evitare l’eventuale trattamento eccedente.

Ha convenuto il Garante che per attribuire il carattere istituzionale alla pubblicazione delle fotografie nel sito web della scuola è, ad esempio, sufficiente indicarlo nel PTOF della scuola.

Ci sentiamo allora di indicare le seguenti buone pratiche.

Pubblicazione delle fotografie degli studenti per fini istituzionali.

La richiesta del consenso non è dovuta giacché la pubblicazione avviene per finalità istituzionali in forza di legge o di regolamento. Occorre però individuare il provvedimento che disponga o autorizzi la pubblicazione delle fotografie degli studenti.

Non essendoci un provvedimento di carattere generale che autorizzi o disponga la pubblicazione delle fotografie degli studenti la scuola potrebbe ricondurre la pubblicazione in un ambito istituzionale almeno nei seguenti modi:

  • dimostrando che la pubblicazione delle fotografie o video è indispensabile per la valenza di uno o più progetti didattici. A tale scopo occorre descrivere nel PTOF, meglio se singolarmente per ogni progetto coinvolto, i motivi didattici che rendono necessaria la pubblicazione delle fotografie;
  • approvando un regolamento che individui i contesti istituzionali in cui sia lecita la pubblicazione delle fotografie o video in cui sono riconoscibili gli studenti (il regolamento e la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto dovranno, come d’uso, essere pubblicate all’albo della scuola).

Pubblicazione delle fotografie degli studenti per fini NON istituzionali.

Si ritiene che nel sito web istituzionale della scuola, così come comunicato all’IPS-Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it), non sia possibile pubblicare fotografie o video degli studenti per fini NON istituzionali neppure con il consenso degli interessati.

 

Redazione

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