Il nuovo regolamento della privacy entrato in vigore lo scorso 25 maggio 2018 ha creato un enorme interesse, fra i cittadini e le istituzioni.
Il nuovo regolamento prevede l’adeguamento alle nuove disposizioni della normativa sulla privacy in vigore in tutti gli stati membri dell’UE.
Tali novità hanno avuto ripercussioni anche su tutte le pubbliche amministrazioni, scuole comprese, che sono state costrette a rivedere la gestione della protezione dei dati personali e a farsi carico di una serie di adempimenti obbligatori finalizzati ad implementare la sicurezza dei dati.
Fino al 25 maggio scorso le scuole disponevano di un sistema ben organizzato di tutela dei dati personali, adeguato alle prescrizioni del Codice Privacy e supportato dall’esistenza di un Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (D.M. 7 dicembre 2006, n. 305) e da una serie di Provvedimenti e Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali.
Adesso qualcosa è cambiato, anche e soprattutto, per tutelare gli interessi dei minori, in questo caso gli alunni.
In un precedente articolo abbiamo riportato la riflessione di un lettore, l’insegnante Pier Giorgio Galli, in cui insieme all’avvocato Gloria Galli, ha precisato alcune questioni in merito all’uso delle immagini degli studenti nel sito web della scuola, alla luce della normativa sulla privacy.
A La Tecnica della Scuola il docente e il legale hanno risposto alle nostre domande per approfondire altri aspetti legati al tema della privacy a scuola.
In materia di privacy, le ultime modifiche hanno lasciato qualche dubbio a dirigenti e docenti, oltre che alle famiglie. Ad esempio: come ci si deve comportare per quanto riguarda la foto di classe?
Occorre premettere che la scuola, in qualità di pubblica amministrazione, tratta i dati degli studenti in forza di legge o di regolamento e pertanto non è tenuta a chiedere il consenso. D’altro canto se così non fosse, ad esempio, il docente a giugno non potrebbe scrutinare gli studenti qualora il genitore la mattina dello scrutinio negasse il consenso al trattamento dei dati del figlio! Analogamente la pubblicazione delle fotografie che ritraggono studenti costituisce trattamento di dati personali e come tale è lecito se rispetta le finalità istituzionali e didattiche proprie della scuola. Possiamo affermare, dunque, che la pubblicazione delle fotografie è lecita quando avviene per finalità istituzionali e come tale non necessita di consenso.
Il Garante della privacy, in seguito ad un vostro quesito, ha chiarito che la scuola non deve chiedere il consenso per la pubblicazione sul sito internet dell’istituto di foto di studenti minori, proprio perché si suppone che si tratti di foto istituzionali. Non potrebbe risultare troppo arbitrario il concetto di foto istituzionale?
Questo è l’aspetto più spinoso. Non abbiamo una norma di carattere generale che autorizza la scuola alla pubblicazione delle fotografie degli studenti. Quello che regola la pubblicazione delle foto da parte della scuola nella sua qualità di Pubblica Amministrazione e per i soli fini istituzionali è senza dubbio il principio di “non eccedenza” ed il buonsenso. Per spiegarci meglio, il processo educativo spesso non può dirsi concluso senza la diffusione degli aspetti salienti dello stesso verso l’utenza territoriale e gli stakeholder. Basti pensare, ad esempio, alla partecipazione delle squadre scolastiche ai Debate Game, attività certamente istituzionale, che per loro natura assumono valenza educativa quando svolte in pubblico e diffuse come buona pratica anche in streaming. In questo caso la pubblicazione è lecita e senza dubbio necessaria per le finalità didattiche perseguite. Al contrario, invece, la pubblicazione delle fotografie della festa di carnevale sembra, a chi scrive, meno giustificabile per fini istituzionali e, pertanto, evitabile.
Il Garante, a scanso di equivoci, per attribuire il carattere istituzionale alla pubblicazione delle fotografie nel sito web della scuola, propone di usare il PTOF della scuola. In che senso?
Il PTOF è il documento che esprime l’offerta formativa della scuola o, in altre parole, come la scuola intende implementare le finalità istituzionali per le quali opera. Se la scuola argomenta nel PTOF le motivazioni e i contesti per i quali la pubblicazione delle fotografie sono parte dell’offerta formativa ecco che, concordemente al parare del garante, la pubblicazione delle fotografie assume valenza istituzionale e come tale è possibile senza la richiesta del consenso.
Sempre in termini di privacy e foto di minori, le giriamo direttamente una domanda di una lettrice: “Commette reato la maestra che scatta in classe una foto a un bambino in presenza degli altri alunni e le invia in tempo reale tramite WhatsApp alla madre per dimostrare che il bambino non vuole stare seduto ed è sdraiato sul pavimento?”
Senza voler entrare nel merito della pratica educativa di comunicare in tempo reale con i genitori il comportamento dei figli, non pare legittima la condotta della maestra non essendo lecita la comunicazione a terzi di dati personali (in questo caso le fotografie) di studenti.
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