I dati relativi alla salute, ossia quelli “attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute”, in ragione della loro particolare delicatezza, non possono essere diffusi.
Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali, con alcuni recenti provvedimenti.
Con Ordinanza ingiunzione nei confronti di un Liceo, l’Autorità ha condannato l’Istituto al pagamento della somma di euro 4.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per aver pubblicato, sul sito istituzionale e sul registro elettronico, una circolare riguardante le ferie estive dei collaboratori scolastici recante, in allegato, un prospetto del piano ferie che riportava, in corrispondenza del nominativo proprio e di altro personale, il riferimento alla fruizione dei benefici derivanti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l’indicazione “104”.
Il Garante ha in proposito sottolineato che i dati personali dei dipendenti non possono essere messi a conoscenza di soggetti diversi da coloro che sono parte del rapporto di lavoro e che non siano legittimati a trattare i medesimi dati, in qualità di personale autorizzato. Nel caso in questione, la consultabilità sul registro elettronico della richiamata circolare, recante, in allegato dati personali relativi ai giorni e alle causali di assenza dal servizio del personale scolastico, nonché il riferimento alla fruizione dei benefici della legge 104/1992 della reclamante e altri colleghi, ha di fatto reso tutti i dipendenti vicendevolmente edotti in merito a situazioni personali, familiari o comunque attinenti allo specifico rapporto di lavoro di ciascuno nonché in merito a informazioni relative alla salute di taluni lavoratori e/o di loro familiari. Considerato che tutto il personale della scuola non può essere ritenuto autorizzato a trattare i dati in questione, non può essere ritenuta conforme al quadro normativo in materia di protezione dei dati la messa a disposizione di dati personali di tutto il personale in servizio in modo generalizzato e indistinto. Per tali ragioni l’Istituto ha posto in essere un trattamento di dati personali, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento e 2-ter e 2 sexies del Codice.
Con una precedente Ordinanza, lo stesso Garante era intervenuto in merito al reclamo proposto da una docente che aveva lamentato la pubblicazione, in apposita sezione dedicata ai docenti (“bacheca contenente gli avvisi ai docenti”) del registro elettronico, di un documento “relativo all’orario definitivo Anno Scolastico 2020-2021” recante, in corrispondenza del nominativo della reclamante, il riferimento alla fruizione dei benefici derivanti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l’indicazione “legge 104 non grave”. Anche in questo caso, l’Autorità era giunta alle medesime conclusioni del provvedimento precedente. All’istituto in quesdtione è stata comminata una sanzione amministrativa di euro 2.500,00.
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