Nelle cronache scolastiche si parla spesso dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, soprattutto di quelli gestiti direttamente dal dirigente scolastico che, con la riforma intervenuta nel 2009 con il decreto legislativo 150 (il cosiddetto decreto Brunetta), sono diventanti i più frequenti.
Resta però fermo un principio di base del procedimento disciplinare: in presenza di un comportamento difforme dai doveri d’ufficio del docente l’amministrazione scolastica ha l’obbligo di avviare il procedimento. Si tratta di un punto molto importante perché significa che l’avvio del procedimento non è una facoltà della amministrazione, ma un atto dovuto.
Ciò significa che nel momento in cui un docente viene meno ai propri obblighi di servizio, il dirigente scolastico non può esercitare alcun potere discrezionale ma deve necessariamente avviare il procedimento.
La regola è del tutto indispensabile per garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa: se il dirigente potesse decidere se aprire il procedimento o meno, si correrebbe il rischio di usare gli strumenti sanzionatori in modo discrezionale o addirittura arbitrario.
Per gli insegnanti questo significa che quando si è raggiunti da una “contestazione di addebiti” (si tratta dell’atto con cui il dirigente comunica al dipendente l’intenzione di avviare il procedimento esplicitando i comportamenti considerati rilevanti sul piano disciplinare) non bisogna dare per scontato che si sarà anche sanzionati.
Dopo aver acquisito le giustificazioni del docente, infatti, il dirigente può ritenere valide le spiegazioni fornite e quindi archiviare il procedimento.
E’ bene aggiungere un punto importante: l’archiviazione non significa che il procedimento sia stato avviato in modo poco accorto, ma semplicemente che i fatti erano di per sè meritevoli di “attenzione” ma che ad un successivo approfondimento si sono rivelati tali da non giustificare una sanzione, grazie anche alle spiegazioni fornite dal dipendente.
D’altra parte anche un procedimento penale può portare a una condanna o ad una archiviazione e in questo secondo caso non si parla certo di un’azione inutile o ingiustificata.
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