Dall’USR Toscana, arriva una nota che spiega i punti fondamentali del nuovo procedimento disciplinare, in seguito alla riforma Madia del Pubblico impiego approvata lo scorso 22 giugno.
Le novità di assoluto rilievo presenti nella nota sono 3:
1 – nuovi termini del procedimento
2 – La competenza dei dirigenti scolastici per le sanzioni fino alla sospensione di 10 giorni
3 – Sono ribadite le doverose comunicazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica, con un esplicito richiamo legislativo.
Per quanto concerne il punto 1, ovvero i nuovi termini del procedimento disciplinare, vengono riportati i termini attualmente vigenti, così come riformati, ovvero:
– la contestazione d’addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti;
– il dipendente è convocato per l’audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni;
– il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione d’addebito.
Nella nota, viene precisato che questi termini appena riportati sono unici, pertanto non è più in vigore il “doppio binario” che prevedeva termini distinti in funzione della gravità della sanzione.
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Per quanto riguarda il punto 2, cioè la competenza dei dirigenti scolastici per le sanzioni fino alla sospensione fino a 10 giorni, abbiamo scritto in precedenza in merito, evidenziando come, la riforma, aumenti leggermente il potere dei presidi.
La nota dell’USR Toscana, sottolinea come la riforma superi definitivamente i dubbi che erano stati sollevati da una parte della giurisprudenza: la competenza dei dirigenti scolastici per le sanzioni disciplinari, comprese le sospensioni fino a 10 giorni, è espressamente prevista dalla legge con disposizione specifica.
Del resto, nel caso dei procedimenti più gravi, è confermata la competenza del dirigente dell’ufficio di ambito territoriale: a tal proposito, il dirigente scolastico immediatamente, e comunque entro 10 giorni, deve segnalare all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza.
Non è più previsto, quindi, l’obbligo di legge che prevedeva la contestuale comunicazione al dipendente in merito alla trasmissione degli atti al competente UPD (vecchio comma 3 dell’articolo 55 bis); tuttavia l’Usr ritiene che tale adempimento, se non più previsto dalla legge, sia opportuno (quanto meno per ragioni di prudenza) in applicazione delle indicazioni e delle istruzioni dettate con la circolare 88/2010 del Miur.
Infine, per quanto riguarda il punto 3 di cui sopra, assumono preciso obbligo di legge le comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai fini del monitoraggio sull’esercizio del potere disciplinare (già richiamati con circolare MIUR n.32 del 20 aprile 2012).
Del resto, è necessario trasmettere all’Usr i provvedimenti conclusivi comminati dalle scuole, anche al fine di procedere con le esclusioni dalle commissioni dell’esame di Stato dei docenti sanzionati con misure superiori alla censura.
LEGGI (QUI) LA NOTA DELL’USR TOSCANA
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