Quello della responsabilità disciplinare è uno degli argomenti sui quali riceviamo sempre molte segnalazioni e richieste di informazioni e spiegazioni.
Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare al tema una serie di articoli.
Apriamo subito con una questione che spesso ci viene posta dai nostri lettori.
Una lettera del dirigente scolastico indirizzata ad un docente per richiamarlo ad una più scrupolosa osservanza dell’orario o più in generale ad un maggiore rispetto del regolamento di istituto equivale ad una sanzione disciplinare?
La risposta è del tutto negativa: per infliggere una sanzione il dirigente deve seguire una procedura molto precisa che, tra l’altro, non si esaurisce in pochi giorni ma che – per quanto celere, non dura meno di un mese.
Della procedura parleremo però in un prossimo articolo.
Per ora è bene iniziare a chiarire un aspetto molto importante: l’azione disciplinare si avvicina, per taluni aspetti, a quella penale e, per la pubblica amministrazione, riveste sempre carattere di obbligatorietà.
In altre parole: in presenza di una infrazione commessa da un dipendente il dirigente scolastico è tenuto ad aprire il procedimento disciplinare.
Ovviamente questo non significa che la procedura debba necessariamente concludersi con una sanzione, esattamente come non è detto che una indagine giudiziaria debba portare ad un processo e a una condanna.
Bisogna tenere conto del fatto l’obbligatorietà dell’azione disciplinare garantisce anche una forma di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa: se l’avvio della procedura fosse lasciato alla libera decisione del dirigente si correrebbe il rischio che l’azione venga attivata o non attivata in base ad una valutazione soggettiva in larga misura insindacabile.
L’apertura del procedimento disciplinare avviene con un atto scritto ben preciso, la contestazione degli addebiti, che deve essere redatto nel rispetto di forme, modi e tempi previsti dalla legge.
Le norme sul procedimento disciplinare sono attualmente contenute nel TU 165 del 2001 sul pubblico impiego che è stato modificato in modo significato sia dal “decreto Brunetta” (il numero 150 del 2009) sia dal “decreto Madia” (il 75 del 2017). Gli articoli più direttamente interessati sono il 55 (Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) e il 55 bis (Forme e termini del procedimento disciplinare).
Nei nostri prossimi articoli entreremo nel merito delle diverse problematiche a partire da un dato importantissimo: ai dipendenti va garantita la piena conoscenza del codice disciplinare; in assenza di questa garanzia l’intero procedimento potrebbe risultare viziato fin dall’origine e quindi impugnabile in caso di sanzione.
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