Anche se non si è dato luogo a procedere alla sequenza contrattuale riguardante le nuove norme sulle sanzioni disciplinari, è utile sapere che i tempi di un procedimento disciplinare sono regolati dal d.lgs. n.75 del 25 maggio 2017. La suddetta legge prevede nuovi termini per la contestazione di addebiti.
Contestazione di addebiti e i tempi di notifica
La contestazione degli addebiti disciplinari verso i docenti, nelle ipotesi che possono – in astratto – comportare l’applicazione di sanzione fino a 10 gg. di sospensione, è effettuata dal Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente interessato (Dirigente scolastico, Dirigente dell’Ufficio o Ambito Territoriale di riferimento, Direttore Generale).
Il procedimento disciplinare avviato con contestazione di addebiti dal dirigente è valido anche se attivato in violazione della procedura e dei termini previsti dalla norma. Le modifiche introdotte dal d.lgs. 75/17 prevedono infatti che il mancato rispetto dei termini relativi all’avvio e alla conclusione della procedura disciplinare comporta una mera sanzione nei confronti del dirigente inosservante, senza determinare, come avveniva nel d.lgs. 150/09, la decadenza dell’azione disciplinare intrapresa.
In buona sostanza il d.lgs. 75 del 25 maggio 2017 ha modificato la questione dei termini delle procedure delle sanzioni disciplinari. È utile sapere a tal riguardo che per le disposizioni della riforma Madia, i soli termini interni al procedimento disciplinare, come per esempio quello previsto dal capo-struttura per segnalare all’Ufficio dei procedimenti disciplinari sono ordinatori, mentre il termine di 120 giorni assegnato dall’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 all’U.P.D. per chiudere il procedimento disciplinare non è più ancorato, come in passato, alla pregressa conoscenza dell’illecito da parte del capo-struttura, ma da una data più certa e chiara, ovvero dalla data di notifica della contestazione degli addebiti fatta dall’U.P.D. al docente, anche il termine iniziale dell’atto di notifica al docente, quantificato in 30 giorni dalla conoscenza dei fatti non è più ordinatorio.
Sanzione per chi ritarda la contestazione di addebiti, ma il procedimento va avanti
È utile sottolineare che i famosi 30 giorni che intercorrono tra la conoscenza puntuale dei fatti e l’atto di notifica della contestazione di addebiti, partono dalla data di protocollo riferibile ai fatti precisi da contestare. Tuttavia il termine dei 30 giorni, dal 22 giugno 2017 data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017, non è più da considerarsi ordinatorio e gli eventuali ritardi dell’Amministrazione potrebbero prevedere una sanzione del dirigente responsabile ma non l’annullamento del procedimento.