Procedimento disciplinare: le nuove norme non prevedono più il patteggiamento e l’impugnazione
Sulle problematiche inerenti la prima applicazione della nuova disciplina, con riferimento, in particolare, ai procedimenti disciplinari già avviati e a quelle situazioni disciplinarmente rilevanti di cui l’amministrazione abbia già avuto notizia prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, è recentemente intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 9 del 27 novembre 2009, indirizzata a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.l.vo n. 165/2001, ivi comprese le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La circolare richiama, a tale proposito, l’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale prevede che, in assenza di specifiche previsioni, la legge dispone solo per l’avvenire.
La nuova disciplina procedurale si applica, quindi, a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell’amministrazione ai quali è demandata la competenza a promuovere l’azione disciplinare acquisiscono la notizia dell’infrazione dopo l’entrata in vigore della riforma.
In altri termini, se il presupposto per l’avvio del procedimento si è verificato prima del 16 novembre 2009, per quanto riguarda la disciplina procedurale continueranno ad applicarsi la normativa previgente e i contratti collettivi. E questo vale sia per lo svolgimento del procedimento disciplinare, sia per i rapporti tra questo ed il procedimento penale.
L’applicazione del regime precedente consente, qualora ne ricorrano i presupposti, anche il ricorso al patteggiamento previsto dall’originario art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, facoltà, quest’ultima, che non può essere più esercitata per procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, che, invece, prevede che i contratti collettivi possano disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria per tutti quei casi che non prevedano come sanzione disciplinare il licenziamento.
La Funzione Pubblica, a tale proposito, invita le amministrazioni, qualora si faccia ricorso al patteggiamento per casi riferiti al periodo precedente all’entrata in vigore del D.L.vo n. 150/2009, di ispirare comunque la propria condotta al principio, introdotto dalla nuova normativa, di mantenere la medesima tipologia di sanzione.
Sulla questione delle impugnazioni, la circolare ribadisce che l’art. 73 del D.L.vo n. 150/2009 esclude la possibilità di impugnare sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina e contestualmente prevede che i procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data del 16 novembre 2009 devono essere definiti, pena nullità degli atti, entro 60 giorni dalla suddetta data.
Analogamente si dovrà agire – secondo la Funzione Pubblica – nel caso di impugnazione di fronte all’arbitro unico, benché la nuova normativa non ne faccia espressamente menzione.
Pertanto, salva la possibilità di portare a conclusione procedimenti di impugnazione già pendenti alla data di entrata in vigore del D.L.Vo n. 150/2009 (entro il termine di 60 giorni), dal 16 novembre 2009 non sarà più possibile l’impugnabilità delle sanzioni disciplinari, sia dinanzi ai collegi arbitrali, sia all’arbitro unico.