Il 2 dicembre del 2020 è stato sottoscritto un accordo avente per oggetto le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e le procedure di raffreddamento in caso di sciopero al fine di attuare le disposizioni contenute nella legge 146 del 1990.
Fra i servizi pubblici essenziali, la legge 146 indica la scuola di ogni ordine grado dagli asili nido all’università e le istituzioni educative, prestando particolare attenzione agli esami conclusivi dei cicli d’istruzione.
Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, sono state concordate delle regole per assicurare le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
In caso di sciopero ogni istituzione scolastica dovrà garantire la continuità delle prestazioni concernenti le attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali e degli esami di idoneità e la vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile un’adeguata sostituzione del servizio;
Alfine di garantire i servizi essenziali il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali individuano, in un apposito protocollo di intesa, il numero dei lavoratori interessati e i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione.
I dirigenti scolastici entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, invitano in forma scritta, anche via e-mail, tutto il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, la propria intenzione di: aderire allo sciopero, di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
Le istituzioni scolastiche comunicano alle famiglie le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero e le motivazioni e i servizi che saranno comunque garantiti
Il personale è libero di dichiarare la propria adesione o meno allo sciopero, fermo restante che non è obbligato a farlo. Qualora decidesse di partecipare allo sciopero e poi dovesse decidere di non scioperare e presentarsi a scuola, sarà considerato lo stesso in sciopero. Se non aderisce allo sciopero è tenuto ad assicurare le ore di servizio previste anche in altre classi per la mera vigilanza e non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore superiori a quelle spettanti, nel caso in cui lo sciopero dovesse coincidere con il giorno libero del docente questi non può essere chiamato a svolgere servizio. Nel caso in cui avesse dichiarato “di non aver ancora maturato alcuna decisione” il giorno dello sciopero deve dichiarare se aderisce o no allo sciopero, nel caso non comunichi nulla, e non dovesse presentarsi a scola, sarà considerato in sciopero.
Qualche giorno fa si è fatto gran parlare della proposta di legge della Lega, poi…
Con una nota unitaria, CISL Scuola, FLC CGIL, SNALS Confsal e GILDA Unams chiedono al Ministero di intervenire contro l'esclusione che…
A maggio scorso è esploso il caso di una classe di una scuola media di…
Un docente in pensione non vuole lasciare la scuola: per questo ha deciso di assumere…
“Il decreto 71 sulla scuola è legge, agisce, tra le altre cose, su sostegno agli…
Una storia davvero particolare definita, dallo stesso protagonista, di "pendolarismo estremo". Un giovane di 24…