A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, i direttori degli (UST) Uffici Scolastici Territoriali, terminate le procedure per le nomine in ruolo, dovranno procedere al conferimento delle supplenze annuali fino al 31 agosto e al 30 giugno, nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse; sulla base della posizione occupata in graduatoria.
L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero conserva titolo, riguardo alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento orario, esclusivamente nell’ambito della provincia d’inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio d’insegnamento, secondo l’ordine delle preferenze espresse nella domanda dall’aspirante.
Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo sia di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell’infanzia e primaria.
Il documento del conferimento della supplenza che il direttore dell’ufficio scolastico territoriale, recapita sia al docente interessato sia alla scuola di destinazione, deve contenere oltre alle generalità dell’interessato, la cattedra, l’orario intero o spezzone, la scuola dove è stato assegnato e la data entro la quale il docente deve assumere servizio.
Il D.S. dell’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate dal docente all’atto della richiesta per le supplenze. Al termine dei controlli, il D. S. comunica l’esito della verifica all’ufficio competente, il quale convalida al sistema i dati contenuti nella domanda e li comunica all’interessato.
L’art. 24 comma 4. del CCNL prevede che nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, siano indicati:
La stipula del contratto a tempo determinato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico, nel determinare il sorgere dei diritti e dei doveri del docente, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL, dando la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio.)
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