L’articolo 108 del disegno di legge per il bilancio 2022 sta facendo molto discutere anche in ambito sindacale perché potrebbe essere quello che servirà a determinare un piccolo aumento degli stipendi dei docenti.
Per capirne la portata è bene chiarire che la norma fa riferimento a due commi della precedente legge di bilancio per il 2018 con la quale veniva istituito un fondo, per la verità molto modesto (10 milioni per il primo anno e 30 a partire dal 2020) per la “professionalità docente”.
In fase di prima applicazione, con il contratto nazionale firmato nei primi mesi del 2018, il fondo venne utilizzato di fatto per aumentare leggermente la RPD (retribuzione professionale docente) di tutti gli insegnanti, anche se la ratio della legge sembrava diversa.
Ad ogni modo il ddl per il bilancio 2022 modifica due commi dell’articolo 1 della precedente legge che vengono così riscritti (in grassetto le parti nuove)
592. Al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle
istituzioni scolastiche statali, premiando in modo particolare la
dedizione nell’insegnamento, l’impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell’aggiornamento professionale continuo, è istituita un’apposita sezione nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa,
con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2018, di 20
milioni di euro per l’anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 240 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022
593. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 592 la
contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel
rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca
e sperimentazione didattica e della dedizione nell’insegnamento e nella promozione della comunità scolastica;
b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni
scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle
competenze;
c) valorizzazione del costante e qualificato aggiornamento
professionale.
La legge, come si può comprendere, vorrebbe indicare alcuni criteri per definire le modalità di attribuzione delle risorse, ma, esaminando le parole che vengono utilizzate, non mancano i dubbi sulla applicabilità delle disposizioni.
Per esempio, cosa si intende per dedizione nell’insegnamento? E, soprattutto, come la si potrebbe evidenziare ed eventualmente “misurare”? Quali sono i comportamenti che ci fanno dire che un docente è “dedito all’insegnamento”?
E che dire della attività di “promozione della comunità scolastica”?
Cosa fa il docente che promuove la propria comunità?
Più semplice, forse, la questione del “costante e qualificato aggiornamento professionale”, sempre che ci si limiti a prendere in considerazione il numero dei corsi frequentati.
Ma il numero delle ore di formazione indica davvero che il docente ha acquisito maggiori capacità didattiche e che è in grado più di altri di “insegnare bene” la propria disciplina? I dubbi restano.