Progetto di riforma del reclutamento secondo i tieffini

Il Coordinamento dei docenti abilitati con Tfa, dopo la partecipazione al tavolo istruzione del M5S e dopo i colloqui avuti con l’on.le Malpezzi, alla luce della mancanza di volontà ministeriale nel voler rispondere adeguatamente agli abilitati della fase transitoria secondo una ratio concorsuale basata sulla selettività del percorso, comunica ufficialmente la richiesta di udienza presso il cantiere docenti 1 del Miur, al fine di illustrare e prospettare la propria proposta di reclutamento basata sull’attribuzione del doppio canale per il ruolo agli abilitati tramite superamento di prove selettive in ingresso.

Nessuna proposta di riforma avanzata sinora dalle varie organizzazioni professionali e sindacali, infatti, pare venire incontro alle esigenze di garanzia, di tutela e di valorizzazione del titolo conseguito tramite Tfa, né una riforma del reclutamento può fondarsi esclusivamente sull’istituzione dei nuovi percosi abilitanti, eludendo in pieno la gestione dell’esistente e della fase transitoria, come pare voler fare la maggioranza parlamentare. Le organizzazioni sindacali, d’altra parte, non fanno che tutelare le istanze degli abilitati del percorso sanatoria Pas, arrivando persino ad impugnare il bonus di punteggio conferito dal Miur agli abilitati Tfa, in virtù di un principio meritocratico, salvo poi ricevere qualche giorno fa un sonoro rigetto della sospensiva da parte del Tar. Di fronte a questi interessi particolari e alle proposte frammentarie o fin troppo neo-liberiste dell’Associazione nazionale dei presidi o dell’ADI, la proposta degli abilitati Tfa si pone come tentativo organico di sistematizzare le varie ed eterogenee situazioni dei docenti abilitati, sulla base della valorizzazione del merito e aprendosi a prospettive di riforma finalizzate a creare un sistema scolastico capace di migliorare l’offerta formativa e la qualità didattica dell’insegnamento.

Il Coordinamento, dunque, sollecita il Cantiere docenti 1 del Miur a convocare a colloquio una delegazione tieffina, per confrontarsi sulle strategie contenute nella proposta di riforma del reclutamento elaborata dagli abilitati con Tfa.

PROPOSTA DI RIFORMA DEL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI ABILITATI CON TFA

La proposta di riforma dei docenti abilitati con Tfa promuove e persegue il miglioramento dell’offerta formativa e della qualità del servizio scolastico, attraverso la valorizzazione della professionalità e della preparazione didattico-disciplinare del personale docente selezionato tramite percorsi abilitanti a numero chiuso.

I docenti abilitati con il primo ciclo di Tfa

PREMESSO CHE:

– hanno conseguito il titolo di abilitazione attraverso il superamento di una triplice prova selettiva, articolata in un test preselettivo nazionale, una prova scritta e una prova orale, nonché mediante la frequenza di un corso universitario di 60 CFU, comprensivo di 475 ore di tirocinio diretto e indiretto valutato da insegnanti tutor di ruolo, in modo cioè del tutto diverso dal percorso speciale Pas (41 CFU), privo di selezione in ingresso e di attività di tirocinio;

– sono stati selezionati sulla base di un calcolo del fabbisogno regionale di personale docente in relazione ai pensionamenti previsti e ai posti in organico di diritto e perciò disponibili, in prospettiva, all’immissione in ruolo (art. 5 comma 2 del D.M. 249/10), a differenza del percorso Pas e del secondo ciclo Tfa, i cui posti sono stati computati sulla base dell’organico di fatto;

– il Tirocinio formativo attivo nasce come perfezionamento delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (Ssis), contemperando in modo migliore, a detta della Commissione che lavorò alla sua progettazione, l’ambito teorico con quello pratico del tirocinio;

CONSIDERATO CHE:

– appartengono ad un regime transitorio di abilitazione che, pur rientrando a tutti gli effetti nella legislazione del doppio canale, dettata dalla legge n. 124/99, risultano tuttora privi di effettivi canali di reclutamento e di quel riconoscimento del valore concorsuale del titolo che ha permesso agli abilitati entro l’a.a. 2010-2011 di essere ammessi alle Graduatorie ad esaurimento valide per l’immissione in ruolo;

– hanno impugnato, in molteplici ricorsi presso il Tar Lazio, i decreti ministeriali 572/13, 81/13 e 235/14 al fine di veder riconosciuto loro, in ambito giudiziario, il diritto all’accesso alle graduatorie ad esaurimento valide per il reclutamento del personale docente abilitato e che uno dei suddetti ricorsi ha già discusso il merito ed è in attesa di sentenza;

CHIEDONO:

a) una riforma del reclutamento che preveda, per i docenti abilitati con il primo ciclo di Tfa, il godimento del diritto al doppio canale di reclutamento previsto dalla Legge n. 124/99, mediante:

1) l’indizione con cadenza biennale di concorsi a cattedra per soli abilitati su base regionale, a partire da quello previsto per la primavera del 2015, da cui attingere per il 50% delle nomine in ruolo;

2) l’inserimento degli abilitati Tfa in una graduatoria a scorrimento valida per il reclutamento, secondo una delle seguenti modalità, di seguito esposte in ordine di preferenza:

2.1) inserimento nella IV fascia delle Graduatorie ad esaurimento (estendendo la validità temporale di conseguimento del titolo d’accesso alla fascia aggiuntiva dall’a.a. 2010/2011 alla data del 31/12/2013);

2.2) costituzione di una nuova graduatoria provinciale (GP) valida per il reclutamento, da scorrere in subordine alle GaE e nella quale inserire gli abilitati dall’a.a. 2011/2012 in poi, provvedendo ad una distinzione meritocratica di fascia sulla base della presenza o meno di prove selettive di accesso ai percorsi abilitanti;

2.3) provincializzazione della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mediante l’incrocio delle graduatorie delle singole scuole su base provinciale, da rendere valida ai fini del reclutamento per le classi di concorso in cui le GaE risultino esaurite;

b) la riorganizzazione degli organici tramite la costituzione dell’organico funzionale per reti di scuole, che consenta:

1) la creazione di un unico organico comune alle reti di almeno 20 scuole, adeguando così l’organico di diritto alla situazione di fatto, che comprenda sia il personale docente a tempo indeterminato che quello a tempo determinato, da utilizzare nello svolgimento delle attività d’insegnamento curricolari ed extra-curricolari, per un orario settimanale ordinario di massimo 18 ore frontali in classe;

2) una fase transitoria di reclutamento su organico funzionale disciplinata dal doppio canale, procedendo ad accantonare per ogni biennio, sulla base del calcolo dei pensionamenti previsti, i posti in organico funzionale da rendere disponibili al ruolo previo concorso. Per le assunzioni da scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e provinciali si ricorrerà ad un quantitativo di posti equivalente a quelli messi a concorso, in modo da procedere ad un progressivo assorbimento delle graduatorie di abilitati. I posti vacanti in organico funzionale, dopo le nomine in ruolo, verranno assegnati per incarichi triennali previo scorrimento gerarchico delle graduatorie;

3) la stipula di contratti triennali per il personale a tempo determinato sui posti vacanti, con nomine da graduatorie ad esaurimento, provinciali e d’istituto (le graduatorie di istituto andrebbero incrociate per ciascuna fascia tra le istituzioni scolastiche facenti parte della rete, creando nuove graduatorie di rete) e l’assegnazione delle supplenze brevi superiori ai 10 giorni tramite scorrimento di tali graduatorie di rete;

4) la possibilità, dopo la fine della fase transitoria e a seguito dell’assorbimento delle GaE e delle eventuali GP, di indire procedure concorsuali per reti territoriali di almeno 30 scuole di pari grado per la copertura dei posti vacanti e disponibili, rivolte agli abilitati formati attraverso i vecchi percorsi e le nuove lauree magistrali abilitanti che entreranno in vigore a regime.

LE PROPOSTE DEGLI ABILITATI TFA PER UNA POSSIBILE RIFORMA SCOLASTICA

ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI

Un’offerta formativa di qualità si correla necessariamente ad una fase di preparazione e programmazione dell’attività didattica, che non si limita alle 18 ore frontali, ma assorbe un quantitativo di ore funzionali che non vengono riconosciute, e perciò tanto meno retribuite, all’insegnante. Oltre alle 18 ore settimanali di lezione frontale in classe, perciò, si potrebbe concedere la possibilità di svolgere, su adesione volontaria del docente, fino ad un massimo di 6 ore aggiuntive, da destinare alla programmazione dell’attività didattica e all’ampliamento dell’offerta formativa (ore di compresenza, corsi di recupero e di potenziamento, corsi per stranieri, laboratori, progetti, approfondimenti, programmazione coordinata tra materie; preparazione, correzione e valutazione delle verifiche) e da retribuire con un aumento proporzionale di stipendio. Lasciare invariato l’assetto dell’orario di lezione frontale, d’altra parte, è necessario al fine di consentire ai docenti supplenti di coprire gli spezzoni orari e le supplenze temporanee, evitando così nuovi tagli che finirebbero per ridurre o annullare del tutto le possibilità lavorative dei docenti abilitati inclusi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI

E’ necessario realizzare un percorso di valutazione dell’attività didattica svolta dagli insegnanti, obiettivo e trasparente, con criteri univoci e condivisi dalle parti, che faccia perno su una comparazione dei giudizi forniti dai diversi soggetti coinvolti nel sistema scolastico (dirigente, insegnanti, allievi, famiglie, ispettori, prove nazionali), al fine di premiare e incentivare la professionalità del personale docente, in aggiunta agli scatti stipendiali basati sull’anzianità di servizio che spettano unicamente al personale di ruolo. Tale processo plurale eviterebbe, al contempo, di appiattire la valutazione sui meri risultati oggettivi dei test nazionale o su criteri esclusivamente quantitativi, quale il numero di ore eccedenti nella copertura di incarichi, e di assegnare ad un’unica figura monocratica e plenipotenziaria, quale quella del Dirigente scolastico inteso come unico giudice, il compito di giudicare l’operato dei docenti.

NO AL TAGLIO DEL QUINTO ANNO DELLE SECONDARIE DI II GRADO

Occorre scongiurare il disegno di riduzione della durata delle scuole superiori da cinque a quattro anni, che finirebbe per pregiudicare da un lato le opportunità occupazionali dei docenti, dall’altro le competenze degli alunni che si troverebbero, di fatto, privati di un anno di studio indispensabile all’orientamento e alla formazione disciplinare e professionale, momenti propedeutici all’ingresso nel mondo lavorativo e alla preparazione agli studi universitari.

FORMAZIONE DOCENTI

Rappresenta un’opportunità di aggiornamento che ogni scuola deve garantire al proprio personale docente, attraverso corsi annuali finalizzati a far acquisire conoscenze e metodologie da applicare in classe.

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