A tal proposito in un comunicato stampa del Miur si scrive: “Il bando, per il 2014, è stato appena firmato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini, e fissa anche quest’anno 24 contratti destinati ad attrarre giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri impegnati stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica. Lo stanziamento è di 5 milioni di euro. Tra le novità del bando 2014, quella di agevolare l’assunzione dei “cervelli” rientrati in Italia con l’obiettivo di garantire anche il necessario ricambio generazionale del corpo docente.
Il Miur, infatti, chiederà anticipatamente agli atenei la disponibilità ad assorbire i vincitori del Programma Montalcini nel caso dovessero abilitarsi durante il periodo del contratto di ricerca. I giovani studiosi potranno così essere inquadrati nel ruolo di professori associati. Il Miur garantirà il consolidamento del finanziamento e la relativa quota di punti-organico all’ateneo.
Il bando è stato inviato per la registrazione alla Corte dei Conti per essere successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Miur. Le domande saranno esaminate da una Commissione presieduta dal presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane (Crui) e da quattro esperti qualificati in ambito nazionale e internazionale. I vincitori potranno indicare la sede dove intendono svolgere il loro progetto di ricerca e dove saranno assunti con un contratto triennale da ricercatore di tipo B”.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010, i ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie contrattuali:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. n. 242/2011;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero, ai sensi dell’art. 29, comma 5 della legge 240/2010, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 – comma 14 – della legge 4.11.2005 n. 230.
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