Una docente ci scrive per sapere se è legittimo recuperare le due ore di programmazione della scuola primaria saltate perché il giorno in cui erano fissate la scuola è rimasta chiusa per festività. Spieghiamo il motivo per cui una disposizione del recupero delle due ore di programmazione, saltate per chiusura della scuola è un atto illegittimo soprattutto se imposto senza un preciso ordine di servizio.
L’orario di servizio di lezione, potenziamento e programmazione, dei docenti della scuola primaria è regolato dall’art.28, comma 5, del CCNL scuola 2006/2009 e dall’art. 28 CCNL scuola 2016-2018.
Il suddetto comma 5 specifica che in coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 22 ore settimanali nella scuola elementare distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.
L’art.28 del CCNL scuola 2016-2018 prevede anche la possibilità l’orario di cui al comma 5 suddetto può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa o per quelle organizzative, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici.
In ogni caso le 22 ore di servizio per le lezioni e progetti di potenziamento del PTOF o per i compiti organizzativi, più le 2 ore aggiuntive di programmazione da svolgere fuori dall’orario delle lezioni, sono ore definite all’interno di un orario di servizio settimanale e calendarizzate già prima dell’inizio delle lezioni. Ongi docente della scuola primaria deve avere un preciso e definito orario settimanale di servizio e nel caso di flessibilità delle 2 ore aggiuntive dedicata agli incontri collegiali sulla programmazione didattica ed educativa, questi devono essere definiti anche su base plurisettimanale con una precisa calendarizzazione.
Se la scuola resta chiusa per un evento meteorologico oppure per una semplice festività del calendario scolastico regionale, tutte le attività dell’orario delle lezioni, comprese le due ore di programmazione, vengono automaticamente sospese e non “devono”, nel senso che non esiste nessun obbligo, di recupero né delle ore di lezione non svolta, né delle ore di programmazione perse.
Se la scuola resta chiusa non esistono obblighi di recupero per il dipendente. A tal proposito nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero.
Se il lunedì dell’1 novembre, la scuola è chiusa per festività del calendario scolastico, le ore di servizio previste per quella giornata non saranno svolte e non sono soggette al recupero. Se la scuola decidesse di fare recuperare le ore di programmazione che si sarebbero dovute svolgere nel giorno di festività, senza preavviso adeguato e ordine di servizio, si tratterebbe di una forma di recupero non dovuta e impostata in malo modo.
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