Nei bandi relativi alle modalità di ammissione ai corsi di tirocinio formativo attivo (Tfa) per l’insegnamento nella scuola secondaria, gli Atenei in riferimento alle prove di accesso, ricordando che “vertono sui programmi di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357, integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso, previsti” da una serie di provvedimenti, hanno giustamente inserito la direttiva n. 4 del 16 gennaio 2012 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (“Linee guida per il secondo biennio e il quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici, a norma dell’ articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”) e la direttiva n. 5 del 16 gennaio 2012 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (“Linee guida per il secondo biennio e il quinto anno per i percorsi degli istituti professionali, a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87”), che non erano ovviamente indicati nel decreto dell’11 novembre 2011 (“Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”), visto che sono stati emanati successivamente.
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