Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), il 28 marzo 2024, si è espresso con parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”, da adottare ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 59, comma 5, del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024.
Il parere fa innanzitutto il punto sulle previsioni contenute nel nuovo CCNL, che introduce nella sezione Scuola, Titolo IV, Capo I, un nuovo ordinamento professionale del personale ATA, offrendo ai dipendenti la possibilità di fruire di un definito percorso di crescita professionale.
Tale ordinamento professionale prevede un sistema di classificazione articolato in quattro Aree (dei Collaboratori; degli Operatori; degli Assistenti; dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione), tra le quali possono avvenire progressioni tramite procedura comparativa.
Allo scopo di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione, l’art. 59, comma 5, del CCNL prevede, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la possibilità di indire procedure di progressione tra un’area e quella immediatamente superiore cui ammettere i dipendenti in servizio in possesso di specifici requisiti indicati nella tabella di corrispondenza tra vecchio e nuovo inquadramento riportata nell’Allegato D del CCNL 2024, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.
Lo schema di decreto ottoposto al parere del CSPI detta disposizioni relativamente alla procedura di valutazione per la
progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, da attuarsi fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, da coprire con le ordinarie procedure concorsuali destinate a tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti di base delineati dall’Allegato A del nuovo CCNL.
La procedura di valutazione consente la progressione degli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi e che siano in possesso dei titoli di studio e servizio indicati nel CCNL 2024.
Il CSPI riconosce che la procedura valutativa sottoposta a parere valorizza l’esperienza e la professionalità degli assistenti amministrativi che da anni svolgono le funzioni di DSGA e che hanno avuto modo di acquisire sul campo competenze specifiche.
Le disposizioni dettate dallo schema di decreto risultano nel complesso rispondenti alle previsioni normative e contrattuali di riferimento.
La procedura comparativa degli aspiranti è inoltre agile, in maniera tale da garantire l’attivazione delle progressioni entro il prossimo 1° settembre e poter così coprire numerosi posti liberi ed assicurare la necessaria stabilità operativa alle scuole.
Considerato che si tratta della progressione ad un’area professionale con compiti di particolare rilievo, potrebbe essere opportuno accompagnare la procedura prevista, basata esclusivamente sulla valutazione dei titoli, con specifici momenti formativi volti all’approfondimento di temi connessi allo svolgimento della funzione di DSGA.
Con riferimento alle modalità di valutazione dei titoli, lo stesso Consiglio ritiene opportuno valorizzare maggiormente gli aspiranti che abbiano prestato numerosi anni di servizio nelle mansioni di DSGA, riconoscendo loro, nel caso in cui sia raggiunto il massimo del punteggio previsto ai sensi della tabella relativa alle competenze professionali (Tabella C), la possibilità di far valere gli anni di servizio eventualmente non computabili. Queste le proposte di modifica della Tabella A:
Per assicurare la funzionalità del servizio scolastico e coprire vuoti di organico, il CSPI sugerisce di valutare l’opportunità, anche nelle more dell’espletamento delle procedure relative al concorso ordinario per l’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione e sempre senza incidere sulla percentuale dei posti ad esso destinato, di
mantenere la validità della graduatoria fino al 2026, tenuto conto della fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale di cui all’art. 59, comma 5, del CCNL 2024 per le assunzioni sul 50% degli ulteriori posti che si rendessero disponibili.
Infine, il Consiglio esprime la seguente specifica richiesta di modifica nell’articolato. All’articolo 4,
comma 5, propone di precisare ulteriormente come segue: «Qualora a seguito di rinuncia, di depennamento o per altra causa, il numero dei vincitori sia inferiore a quello dei posti previsti dalla procedura di riferimento, si procede allo scorrimento delle graduatorie regionali, integrate con i candidati risultati idonei, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1987, n. 449».
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