Il blocco delle progressioni economiche imposto dall’art. 9 del DL 78/2010 per l’anno 2013 ha avuto un impatto significativo sulla carriera del personale scolastico, escludendo tale anno dal conteggio per la maturazione delle posizioni economiche. Tuttavia, l’applicazione di questa norma da parte dell’Amministrazione scolastica ha sollevato controversie, specialmente riguardo al riconoscimento giuridico dell’anno 2013 per i successivi avanzamenti di carriera.
Mentre l’Amministrazione scolastica ha interpretato la norma in modo restrittivo, escludendo l’anno 2013 anche dopo il blocco, diverse sentenze hanno messo in discussione questa lettura. Già la Corte di Appello di Firenze, a gennaio, aveva stabilito che l’anno 2013 dovesse essere riconosciuto come giuridicamente valido ai fini del servizio, influenzando la corretta collocazione del lavoratore nella fascia di anzianità.
A confermare questo orientamento è intervenuta anche la Corte di Cassazione. Con l’ordinanza dell’11 giugno 2024, la Suprema Corte ha chiarito che le disposizioni sul blocco delle posizioni stipendiali devono essere interpretate in senso letterale, limitando i loro effetti solo agli aspetti economici. In altre parole, il blocco non può avere ripercussioni sulla progressione di carriera a fini giuridici. Questo significa che il personale scolastico può ora rivendicare il riconoscimento dell’anno 2013 nella ricostruzione di carriera, con benefici sia a livello stipendiale che pensionistico.
Nonostante queste pronunce, si attende un’ulteriore decisione della Cassazione sul ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze. Questo futuro pronunciamento potrebbe fornire un quadro più chiaro e definitivo sulla questione.
Nel frattempo, è consigliabile che il personale scolastico invii un atto di diffida al Ministero per interrompere i termini di prescrizione. Tale diffida può essere trasmessa tramite pec o raccomandata, conservando con cura sia la copia della diffida che la ricevuta di ricezione. In caso di esito favorevole della nuova sentenza della Cassazione, sarà possibile agire ulteriormente per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive e un adeguamento della posizione ai fini pensionistici.
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