Manca un mese e mezzo alla fine dell’anno scolastico e ancora non è dato conoscere quali saranno le regole per ammettere alla classe successiva milioni di studenti, in particolare non è dato sapere quale credito scolastico sarà attribuito, nel secondo biennio della scuola secondaria, a coloro che dovessero essere ammessi con numerose insufficienze.
Appare ormai scontato, a meno di modifiche del dl 22 dell’8 aprile 2020 nella sua conversione in legge, che gli studenti delle prime classi e delle classi intermedie saranno tutti ammessi alla classe successiva a prescindere dai voti che riporteranno agli scrutini finali. Ai sensi dell’art.1, comma 3 del decreto legge n.22 dell’8 aprile 2020, è specificato che “nel caso in cui l’attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all’articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
Per quanto riguarda il recupero degli apprendimenti riferiti all’anno scolastico 2019/2020, al comma 2 del suddetto art.1, si specifica che verranno definite nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Siccome in tale comma si utilizza il termine “integrazione” e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, da effettuarsi ad inizio del 2020/2021, sembrerebbe che i Consigli di classe possano integrare la valutazione degli scrutini finali del 2019/2020 già nel settembre o ottobre dell’anno scolastico 2020/2021.
Una delle risposte che dovrà venire dalle prossime Ordinanze Ministeriali è quella di avere chiarimenti sulle tabelle di credito scolastico (per il secondo biennio della secondaria di II grado) da utilizzare in questa situazione di eccezionalità. Il problema potrebbe sorgere per quei casi in cui gli studenti riportassero alcune gravi insufficienze o un certo numero di voti inferiori al 6, tali da non raggiungere la media del 6, valore minimo per accedere ad ottenere il credito scolastico nel passaggio dalle terze classi alle quarte e dalle quarte alle quinte, per l’ammissione agli esami di Stato il problema non si pone perché la tabella del credito scolastico prevede già l’eventualità di avere una media inferiore al 6.
Se l’ammissione alla classe successiva è una notizia che ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni fatte alla stampa dalla Ministra Lucia Azzolina, quello che deve essere ancora chiarito è quale credito sarà dato allo studente che riporta insufficienze e se ci sarà, come sembrerebbe dal termine utilizzato nel decreto legge “integrazione”, la possibilità di integrare quel credito scolastico nell’anno successivo. Da scartare in modo più assoluto sembra l’eventualità, che andrebbe ad esporre le scuole a ricorsi al TAR, di non assegnare nessun credito per gli studenti che avranno insufficienze o dare un credito inferiore senza possibilità di recupero e integrazione.
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