Sulla G.U. n. 63 del 10 marzo 2020 è pubblicata la legge n. 15 del 13 febbraio contenente “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”. L’entrata in vigore è fissata al 25 marzo.
L’art. 5 è dedicato alla promozione della lettura a scuola e prevede che l”e scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla cultura nell’ambito della società della conoscenza”.
Per promuovere la lettura, gli uffici scolastici regionali individueranno, attraverso appositi bandi, nelle reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, la scuola che opererà quale “polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado” (scuola polo).
Ciascuna scuola polo, avvalendosi delle eventuali risorse rese disponibili per l’attuazione dei patti locali per la lettura previsti dall’art. 3, comma 2, della stessa legge, oltre a quelle giàdisponibili a legislazione vigente, comprese quelle concernenti l’organico dell’autonomia, può:
Il successivo art. 6 dispone che per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusionedella lettura, lo Stato contribuirà alle spese per l’acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nelt erritorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l’istituzione della «Carta della cultura».
I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all’uso personale e non neè permessa la rivendita.
Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
La Carta della cultura è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l’acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN.
I requisiti per l’assegnazione della Carta e le modalità di rilascio e di utilizzo saranno definiti con successivo provvedimento.
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