Il dispositivo tiene con il fiato sospeso migliaia di precari che hanno superato il concorso a cattedre e che attendono da anni l’assunzione a tempo indeterminato. A fronte di una disponibilità reale di oltre 60.000 posti, il Ministero della Pubblica Istruzione avrebbe chiesto alla Funzione Pubblica di essere autorizzato ad assumere 45.000 persone. I motivi della mancata coincidenza tra disponibilità e richieste di assunzione deriva da vari fattori. Tra i più importanti, sicuramente, il calo demografico, che incide sensibilmente ogni anno sulla diminuzione del fabbisogno di insegnanti.
Le assunzioni avverranno provincia per provincia, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione e classe di concorso rapportate al numero delle assunzioni autorizzate per il corrente anno. Esse saranno effettuate sui posti che risulteranno effettivamente disponibili dopo tali operazioni preliminari e, comunque, dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
Nelle assunzioni si dovrà tenere conto delle quote di riserva, da assegnare al concorso per titoli ed esami e alle graduatorie permanenti, per ottemperare alle norme che regolano la disciplina del diritto al lavoro dei disabili (articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68). Il numero dei posti su cui potranno essere eseguite le assunzioni a tempo indeterminato sarà ripartito a metà tra le graduatorie del concorso ordinario e le graduatorie permanenti. Qualora la graduatoria di un concorso per titoli ed esami si esaurisca e rimangano posti ad esso assegnati, questi andranno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente, per poi essere reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. Al personale assunto a tempo indeterminato sarà assegnata una sede provvisoria, eccettuati gli assunti nella classe di concorso 77/A, strumento musicale, ai quali sarà invece assegnata una sede definitiva, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
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