Ampliamento dell’organico di diritto tramite la deroga al comma 69 dell’art.1 Legge 107/2015: Il comma 69 art. 1 della L.107/2015 impedisce l’aumento dell’Organico di Diritto, rispetto al numero definito nel 2015.
La norma, però, non tiene conto dei cambiamenti avvenuti in questi anni in termini di aumenti di organico, che confluiscono annualmente nell’Organico di Fatto. Ciò, quindi, impedisce DI FATTO l’aumentare di un organico stabile nelle nostre scuole. Il comma 69 stabilisce che, per far fronte ad aumenti di organico sopravvenuti nei vari istituti, si ricorra ad altro personale, il cui numero viene definito annualmente dal MIUR in concerto col MEF; suddetti posti non possono andare né alla mobilità, né alle immissioni in ruolo. A tale esigenza si fa fronte con incarichi annuali (per il personale non di ruolo) oppure con l’assegnazione provvisoria (per il personale di ruolo).
Il comma 69, nella sua definizione, non tiene conto né delle leggi precedenti, né della situazione attuale. Gli organici sono cambiati e molti posti coperti dall’assegnazione provvisoria sono in realtà posti vacanti. Lo dimostra il fatto che i posti delle assegnazioni provvisorie sono sempre gli stessi, anche se assegnati a docenti diversi. Posti rilegati all’organico di fatto che tendenzialmente aumentano anno dopo anno non creando aumenti in organico di diritto. La SOLUZIONE risiede nell’introduzione di una PERCENTUALE della trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto. Stabilire un’aliquota (ad es. il 10%) della trasformazione dei posti di organico di fatto non potrebbe che incrementare i trasferimenti territoriali e le assunzioni nel tempo senza dar luogo a disagio alle assegnazioni provvisorie e alle supplenze annuali.
Destinare i posti della QUOTA 100 ESCLUSIVAMENTE al RIENTRO DEI DOCENTI FUORI PROVINCIA: svariate sentenze e ordinanze, tra cui la n 3722/2019 e ribadita dal Consiglio di Stato, sanciscono il principio dell’articolo 470 comma 1 del d.lgs. 297 del 1994 riconoscendo la priorità del trasferimento di coloro i quali siano già in ruolo rispetto a chi si vede assegnato la sede di nuova nomina. A ribadire quanto descritto dal d.lgs. 297 del 1994 l’art. 30 comma 1 del decreto 165/2001 in materia di mobilità volontaria nel pubblico impiego e il comma 2 bis dello stesso articolo per la mobilità obbligatoria, ponendo alla mobilità territoriale il valore di procedura necessariamente prodromica all’espletamento delle procedure di reclutamento ovvero l’espletamento della mobilità è un’azione che precede l’insorgere del reale fabbisogno assunzionale sul territorio nazionale. Inoltre la precedenza della mobilità sul 100% dei posti è già attualmente prevista per la ricollocazione docenti in esubero nazionale avvalendosi nel ccni del triennio 2019-2022 del comparto scuola dell’articolo 30 comma 2 bis e dei successivi articoli 34 e 34 bis del decreto sopracitato escludendo quindi solo la mobilità volontaria.
In CONCLUSIONE:
Le richiamate disposizioni lasciano intendere che la procedura di mobilità sia essa volontaria che obbligatoria vada esperita necessariamente su tutti i posti disponibili prima di bandire una procedura di reclutamento. Anzi, quest’ultima appare necessaria e giustificata proprio perché l’amministrazione che lamenta vacanze di personale in organico non è riuscita con la mobilità volontaria a sopperire al proprio fabbisogno. Unitamente all’introduzione di una PERCENTUALE di incremento annuo (ad es. il 10%) per aumentare i posti di organico di diritto tramite lo spostamento dei posti dell’organico di fatto in organico di diritto tramite deroga del comma 69 art. 1 della Legge 107/2015, incremento che si sommerà ai posti vacanti da cessazione lavorativa, siano punti imprescindibili per un piano di rientro straordinario dei docenti fuori sede di residenza.
Auspichiamo che le nostre proposte siano tenute in conto GIÀ DA QUEST’ANNO per procedere ad una MOBILITA’ STRAORDINARIA dei Docenti Fuori Provincia, favorendo il loro rientro nelle provincie di residenza, vicino alle proprie famiglie.
Docenti immobilizzati
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