In caso di rinuncia del supplente alla proroga del contratto COVID fino al 31 marzo 2022, la scuola può assegnare una nuova supplenza ad un altro docente e ATA.
Il chiarimento è contenuto nella faq n. F000423 pubblicata dal Ministro dell’Istruzione, riguardante la possibilità di conferire un incarico temporaneo, in sostituzione di un contratto terminato il 30 dicembre 2021 e non prorogato per motivi di rifiuto del personale docente ed ATA precedentemente individuato.
Il Ministero ha così risposto:
Con riferimento al quesito posto, si ritiene che nella specifica ipotesi in cui il destinatario della proroga del contratto manifesti la propria indisponibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato si possa individuare un diverso soggetto cui conferire l’incarico sino al 31 marzo seguendo le regole previste dalla normativa vigente. Tale possibilità appare coerente con la finalità della norma di legge che intende continuare a soddisfare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica. Tale soluzione peraltro non determina un aggravio di spesa in quanto le risorse stanziate assicurano la relativa copertura finanziaria.
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