Una nostra lettrice, la signora S.P., docente di scuola primaria in servizio come supplente in una classe di quinta presso un Istituto Comprensivo, ci scrive:
“ Desideravo un chiarimento in merito alla possibilità di ricevere una proroga della supplenza fino al termine delle lezioni considerato che ho sottoscritto il contratto nel mese gennaio del 2024 in forma continuata e il 15 aprile ultimo scorso, il docente titolare ha comunicato di non poter riprendere servizio prorogando l’assenza per ulteriori 30 giorni. In siffatta situazione mi spetta la proroga del contratto fino al termine delle lezioni o al rientro del titolare cessa la mia supplenza? ”
Assenza continuata
In risposta alla gentile richiesta della nostra lettrice, facciamo riferimento all’articolo 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il periodo 2006-2009. Tale articolo stabilisce la proroga del contratto a tempo determinato per il docente supplente che sostituisce un docente di ruolo assente per più di 90 giorni, o addirittura per più di 150 giorni continuativi qualora il ritorno avvenga dopo il 30 aprile.
Continuità didattica classi non terminali
Al fine di garantire la continuità didattica, la norma contrattuale prevede che il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, non può rientrare nella classe di titolarità. Il docente è invece impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
Caso della nostra lettrice
La situazione della nostra lettrice, essendo supplente in una classe V di scuola primaria, quindi classe terminale è contemplata proprio nell’art. 37 ultimo capoverso dove espressamente dispone Il predetto periodo” riferito ai 150 giorni di assenza del titolare “è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”. In virtù di quanto suddetto alla nostra lettrice rispondiamo che le spetta la conferma fino al termine delle lezioni.