Una docente che ha una supplenza nella classe di concorso A041 fino al 23 novembre 2024, ci chiede cosa le potrebbe succedere in caso decida di non prorogare la stessa supplenza per un altro mese visto che il titolare continuerà la malattia fino al 21 dicembre 2024. Ci chiede se tale rinuncia, la cancellerà dalle GPS per lanno scolastico 2024/2025.
Il riferimento normativo rispetto le rinunce di supplenza è l’art.14 dell’OM 88 del 16 maggio 2024. Cominciamo con il dire che il suddetto art.14, al comma 3, specifica che il docente in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza che abbia termine al 31 agosto o al 30 giugno. Nessuna sanzione viene applicata per il docente che non eserciti la suddetta facoltà, mantenendo la supplenza precedentemente conferita. È importante sottolineare che ai sensi del comma 2 dell’art.14 dell’OM 88 del 16 maggio 2024, fatte salve le disposizioni scritte nel sopra citato comma 3, in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto, la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.
Possiamo rassicurare che la rinuncia alla proroga di una supplenza breve su posto comune, non ha la conseguenza di essere escluso dalle convocazioni da GPS. L’unica sanzione è quella di non ricevere più, solo per l’anno scolastico 2024/2025, supplenze dalla specifica graduatoria di Istituto e per il relativo posto di sostegno.
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