Proroga rilevazione dei debiti scaduti e maturati entro il 31 dicembre 2012
Qualche giorno fa il Miur aveva dettato istruzioni in merito all’applicazione degli articoli 5 e 7 del decreto-legge n. 35 del 2013 e alla rilevazione dei debiti scaduti e maturati entro il 31 dicembre 2012.
La suddetta rilevazione si sarebbe dovuta concludere oggi, ma il Miur, con la Nota prot. n. 2589 del 22/4/2013, ha concesso una proroga fino a domani, 24 aprile.
Con la medesima nota, il Ministero ribadisce anche quali sono i debiti oggetto della rilevazione.
Si tratta in sostanza dei debiti maturati entro il 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali che siano fuori bilancio oppure che siano iscritti in bilancio e non siano pagabili con la cassa dell’istituzione o mediante la riscossione di residui attivi di competenza di soggetti diversi dal Ministero (Comuni, Province, Regioni, UE, privati, ecc…). Sono comprese le fatture non ancora pagate per gli accertamenti medico legali svolti dai competenti enti nei confronti del personale scolastico sino al 6 luglio 2012 (giorno precedente l’entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012), le quali debbono essere segnalate purché non siano già pagate e se il relativo onere finanziario trova copertura non nella cassa bensì in residui attivi di competenza dello Stato. Non devono invece essere né segnalate, né pagate le fatture per gli accertamenti medico legali svolti dai competenti enti nei confronti del personale scolastico dal 7 luglio 2012 in poi e se in bilancio è iscritto un residuo passivo per detta voce di spesa, dovrà essere radiato. Infatti, da tale data la spesa per accertamenti medico legali non è più a carico delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
Nella rilevazione non sono invece ricompresi i debiti pagabili con la cassa già a disposizione delle scuole, i debiti già saldati, nemmeno se il saldo è avvenuto avvalendosi di fondi diversi da quelli che avrebbero ordinariamente finanziato l’attività, i residui attivi, i debiti coperti da residui attivi riferiti ad enti diversi dallo
Stato, che si ritiene di poter riscuotere in futuro, i debiti verso il personale, i debiti erariali o previdenziali, i debiti maturati successivamente al 31 dicembre 2012, i debiti coperti con residui attivi per PON, POR, FESR,
FAS, i debiti per spese di lite (spese legali, ecc…).