Il CCNL scuola del 2007 all’articolo 37 sancisce il diritto del supplente a essere mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il motivo è quello di garantire la continuità didattica nel caso in cui il titolare rientri in servizio dopo il 30 aprile e sia stato assente per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico. Il periodo dei centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali
Nell’assenza del titolare vanno considerati anche i giorni di sospensione delle attività didattiche come le vacanze natalizie o pasquali. Su tale aspetto si è pronunciato l’ARAN evidenziando che “ i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, e che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.”
I 150 giorni di assenza o i 90 per le classi terminali vanno conteggiati sin dal primo giorno di assenza a partire dall’inizio dell’anno scolastico di riferimento.
Nel caso in cui un docente di scuola secondaria di primo e secondo grado dovesse operare in una classe terminale e in una non terminale, allora il docente può rientrare:
Il docente che rientra in servizio viene utilizzato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
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