Home Graduatorie Proroga termini Gae: altro contenzioso?

Proroga termini Gae: altro contenzioso?

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Con nota del 7 maggio, resosi conto della complessità dell’utilizzo della nuova procedura di invio on line della domanda, il Ministero ha prorogato fino al prossimo 17 maggio alle ore 14:00 il termine per l’invio delle domande di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.
A scanso di equivoci, con successiva nota, la Direzione generale per il personale scolastico si è però premurata di precisare, che la data di proroga deve intendersi riferita esclusivamente alla scadenza della presentazione della domanda e non anche alla data di maturazione dei titoli e dei requisiti posseduti, che rimane fissata al 10 maggio 2014.
Detta precisazione, secondo il Miur, sarebbe una diretta applicazione della previsione di cui all’art. 9 comma 2 del D.M. 235 del 1° aprile 2014.
A ben vedere, la norma citata dal Ministero non sembra autorizzare il blocco al 10 maggio del termine per la maturazione dei titoli e dei requisiti, considerato che testualmente l’art. 9 comma 2 fa solo riferimento all’originario termine di scadenza per l’invio delle domande, fissato per il 10 maggio.
Anche in questo caso il Ministero sembra stia mettendo tutti i mezzi per alimentare nuovo contenzioso, in quanto appare del tutto irragionevole, a fronte della proroga del termine finale per l’invio delle domande, congelare al 10 maggio il termine per la maturazione dei titoli e dei requisiti.

Oltre che irragionevole, questa decisione potrebbe presentare anche profili di illegittimità, tenuto conto che il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) prevede espressamente che i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.