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Proroghe contratti di supplenza: confermate le vecchie istruzioni

Con la nota prot.n. 5986 del 17 giugno 2010, il Miur rimanda alle precedenti note prot. n. 8556 del 10 giugno 2009, prot. n. 9038 del 17 giugno 2009 e prot. n. 14187 dell’11 luglio 2007, per le proroghe dei contratti per supplenze del personale docente impegnato in scrutini ed esami e del personale Ata già nominato per supplenze sino al termine delle attività didattiche.

 
Per quanto riguarda il personale docente, solo nei casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, qualora l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, per ragioni di continuità didattica il supplente dovrà essere mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il suo contratto, originariamente previsto fino al termine delle lezioni, dovrà essere pertanto prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare lo stesso supplente.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto, invece, non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione, bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.
 
Discorso a sé riguarda la proroga dei contratti per il personale docente con contratto a tempo determinato non annuale impegnato negli esami di maturità; in particolare:
a.                               al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) – sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami;
b.                               al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame.
 
Relativamente ai contratti per il personale Ata, le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto. I dirigenti scolastici che intendano avvalersi della succitata possibilità di proroga dei contratti nei mesi di luglio ed agosto dovranno farne motivata richiesta al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dei relativi Uffici Provinciali, che, esaminate le motivazioni, potrà concedere l’autorizzazione (al massimo entro il 30 giugno).
Analoga possibilità di proroga contrattuale è prevista per le supplenze temporanee del personale Ata, i cui oneri, in questo caso, fatta eccezione che per quelle derivanti da periodi di congedi obbligatori per maternità, gravano sul bilancio delle istituzioni scolastiche stesse.
Lara La Gatta

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