Tutelare la riservatezza degli alunni collegata all’uso di strumenti elettronici (in primis, tablet e smartphone) e dei social media in ambito scolastico.
Si vuole in altri termini che eventuali registrazioni possono essere effettuate esclusivamente nell’ambito di un progetto didattico-educativo e potranno riguardare soltanto momenti positivi della vita scolastica. In più, come sottolineato dal Garante della privacy, gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, «in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio, pubblicandoli su internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l’esplicito consenso».
Sul tema privacy, negli anni, è intervenuta – scrive Il Sole 24 Ore-anche la magistratura. Tra le pronunce più recenti, quella che ha stoppato la pubblicazione sul sito scolastico di sanzioni disciplinari e il divieto di pubblicare dati legati alla salute nelle graduatorie di istituto. E cosa succede se l’istituto diffonde lo stato di disabilità di uno studente? Deve risarcire i familiari. Così almeno si stanno esprimendo i Tar italiani.
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