Da quando è iniziata l’epidemia da Nuovo Coronavirus, abbiamo sentito più volte parlare dei “lavoratori fragili”, rispetto ai quali i datori di lavoro, scuole comprese, devono attivare la cosiddetta sorveglianza sanitaria eccezionale.
I “lavoratori fragili” sono quelli maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS–CoV-2.
La normativa attuale definisce lavoratore fragile “il lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992″.
Cosa prevede il protocollo di sicurezza
Nella mattinata del 6 agosto è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19.
Il paragrafo 8 si occupa di disposizioni relative a sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, la scuola dovrà operare:
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Nel protocollo il M.I. si impegna ad attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei “lavoratori fragili” nelle istituzioni scolastiche attivando una collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle OOSS.
Le parti inoltre convengono sulla necessità di procedere all’approfondimento del fenomeno relativo al “personale in condizioni di fragilità”, al fine di individuare eventuali modalità e procedure di carattere nazionale oggetto di confronto con le OO.SS, nell’ambito dell’“accomodamento ragionevole” previsto dal Protocollo Nazionale di Sicurezza del 24 aprile 2020.
L’applicativo INAIL
In proposito, dal 1° luglio l’Inail ha reso disponibile il nuovo servizio “Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” che consente ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale Inail competente, individuata in base al domicilio del lavoratore. L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.
Alunni fragili
Tornando al protocollo: è previsto che al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.