Mentre gli USR responsabili della procedura concorsuale, stanno provvedendo ad emanare le sedi, i turni e l’orario dove i singoli candidati dovranno presentarsi per svolgere la prova scritta, i candidati sia di ruolo sia supplenti, si pongono la domanda come potersi assentare dal servizio dovendo partecipare alla prova scritta.
I docenti di ruolo che hanno presentato domanda per partecipare al concorso le cui prove scritte si svolgeranno dall’11 al 12 marzo per la scuola dell’infanzia e primaria e 13 al 19 marzo per la scuola secondaria di primo e secondo grado, hanno diritto a usufruire di 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio per partecipare a concorsi od esami. Qualora avessero già usufruito dei suddetti otto giorni, possono, a domanda, usufruire di tre giorni permessi per motivi personali o familiari da documentare anche con autocertificazione, o richiedere ferie, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico.
Con l’entrata in vigore del CCNL 2019/2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024 e entrato in vigore il 19 gennaio dello stesso anno, i docenti assunti con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), compresi i docenti di religione cattolica, hanno la possibilità di assentarsi a domanda:
1) a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. (art. 35 comma 12)
2) a otto giorni complessivi per anno scolastico, non retribuiti, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. In questo secondo caso va specificato che periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità servizio a tutti gli effetti.
Il docenti assunti con contratto a tempo determinato per supplenze brevi, secondo quando indicato all’art. 35 comma 13 sono attribuiti, a domanda, permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico. La fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengono a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.
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