Il Tribunale di Nuoro ha annullato la sospensione di sei giorni di tre professoresse dell’istituto tecnico agrario “B. Brau” dello stesso capoluogo sardo, che nel maggio del 2016 si rifiutarono di svolgere le prove Invalsi programmate dal Miur per le classi di tutto il territorio nazionale. I giudici hanno trovato convincente la tesi sostenuta sempre dai legali delle docenti, ovvero che per svolgere quelle prove le professoresse avrebbero dovuto sospendere le attività didattiche programmate.
A riportare la notizia e la sentenza sono i Cobas Scuola Sardegna – sindacato a cui le tre docenti sono iscritte – sottolineando che l’amministrazione scolastica è stata condannata “a rifondere i giorni di stipendio” alle insegnanti (“la parte convenuta dev’essere condannata alla restituzione delle retribuzioni trattenute per effetto delle sanzioni impugnate, oltre agli interessi”) e che il ministero dell’Istruzione dovrà pure pagare le spese di giudizio (quasi 2 mila euro).
“Per svolgere queste prove le colleghe avrebbero dovuto sospendere le attività didattiche programmate – spiega il Cobas – Le tre docenti furono sanzionate brutalmente per aver deciso di esercitare il loro dovere nell’assoluto rispetto della normativa vigente e dell’art. 33 della Costituzione che tutela la libertà di insegnamento”.
“Non solo è assurdo che si volesse imporre la simulazione e l’addestramento alle prove Invalsi a docenti che non hanno mai ‘somministrato’ le prove vere e proprie; ma tale tentativo – denuncia il sindacato – confliggeva e confligge clamorosamente con l’orientamento dello stesso Invalsi, che ha ripetutamente giudicato ‘inutile e dannoso allenarsi ai test’ e l’addestramento a prove standardizzate”.
In realtà, i giudici del tribunale sardo non sono entrati nel merito della questione della laicità delle prove Invalsi, ma hanno riscontrato un grave vizio di forma nell’irrogare la sanzione, la quale non poteva essere assegnata dal capo d’istituto.
Nella sentenza, infatti, si ricorda che “per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
La sentenza di Nuoro fa il paio con un’altra di qualche giorno fa (la n.405 del 6 giugno 2019),emessa dal giudice del lavoro monocratico di Brescia, dott.ssa Silvia Mossi, la quale ha confermato l’incompetenza del dirigente scolastico ad irrogare agli insegnanti la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio.
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