Come abbiamo già più volte scritto il decreto milleproroghe all’esame della Camera proprio in questi giorni prevede novità importanti in materia di alternanza scuola lavoro e di prove Invalsi per gli studenti di scuola superiore.
In cosa consistano esattamente le novità lo chiarisce il dossier tecnico pubblicato nel sito della Camera.
Il decreto – si legge nel dossier – differisce dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 il termine di entrata in vigore delle disposizioni del decreto leglislativo n. 62/17 in base alle quali, per l’ammissione all’esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, a partire dall’a.s. 2018/2019, sarebbero stati necessari, rispettivamente:
• la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;
• lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso per 400 ore negli istituti tecnici e professionali e per 200 ore nei licei24 (o, per i candidati esterni, di attività ad esse assimilabili).
Le disposizioni che restano in vigore
Ma, avverte la relazione tecnica contenuta nel dossier, il decreto milleproroghe non modifica in alcun modo l’impianto del decreto legislativo 62/2017 e quindi , rimane fermo che dall’a.s. 2018/2019:
• l’esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro;
• nell’ambito del colloquio in sede di esame di Stato il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi (o, per i candidati esterni, le attività ad esse assimilabili);
• gli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono (nel corso dell’a.s.) prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall’Invals, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese;
• nel curriculum dello studente allegato al diploma sono indicati in forma descrittiva, in una specifica sezione, – per quanto qui interessa – i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove Invalsi, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e sono indicate le attività di alternanza scuola-lavoro.