Le prove Invalsi stanno per concludersi anche alle scuole superiori. Ma il carico di polemiche che quest’anno sono state riservate alle prove è stato anche superiore rispetto agli altri anni.
In redazione, a tal proposito, una docente ci chiede: “è obbligatoria la correzione delle prove Invalsi per noi docenti?”
In base a quanto riporta il sindacato Gilda, tale correzione non può ritenersi obbligatoria: “la correzione delle prove INVALSI nulla ha a che fare con la funzione docente. Si tratta di attività amministrativa-esecutiva che dovrebbe essere in carico, per correttezza, all’ente esterno di valutazione, cioè allo stesso Invalsi“.
La tesi costruita dal sindacato, in vademecum di qualche anno fa, parte infatti dal Decreto semplificazioni, approvato dal Parlamento nella precedente legislatura con voto di fiducia, che ha introdotto una significativa novità riguardo alle prove Invalsi: “Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. (art. 51, comma 2 )”.
In pratica il Ministero e il governo hanno deciso di risolvere in maniera burocratica il contenzioso nelle diverse scuole
riguardo ai carichi aggiuntivi per il personale scolastico durante le rilevazioni dell’INVALSI. Nessun carico aggiuntivo, dunque, poiché la partecipazione alle prove è attività ordinaria e non straordinaria. Ma il testo della legge non dice nulla in merito a quali obblighi spettino ai docenti in questo frangente.
Le prove Invalsi non hanno infatti ricadute dirette nella valutazione degli allievi nell’attività legata alla funzione docente se ciò non è deliberato esplicitamente dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe. Nella libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana rientra infatti la libertà di scelta dei metodi più opportuni che il docente pone in essere per definire la valutazione degli alunni.
Diverso il discorso se le prove dovessero invece essere inserite come valutazione finale per l’esame finale.
In definitiva, le rilevazioni dell’Invalsi si riferiscono a ‘verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti” (art. 3 Dgls 286/04, lettera a), ma è attività distinta ed autonoma rispetto alla funzione docente. Non è necessaria alcuna delibera, a meno che il Collegio non intenda fare propria questa rilevazione come sistema di verifica della propria valutazione interna. In tal senso le prove Invalsi rappresentano un “progetto della scuola inserito nel PTOF” e come tale diventa parte integrante delle attività dell’Istituto con riconoscimento in sede di contrattazione RSU delle attività di correzione e tabulazione intese come attività progettuali.
Diversamente, le scuole che non deliberano nel PTOF le attività di valutazione dell’Invalsi devono solo ”concorrere” alla realizzazione dell’iniziativa. Questo vuol dire svolgere l’attività durante l’orario di servizio dei docenti, sospendendo l’attività didattica e
somministrando le prove. Ma non esiste nessun obbligo di correggere i test, per lo stesso principio che il controllato non può essere anche il controllore e quindi per il conflitto di competenza in re ipsa.
Dovrebbe essere compito dell’ Invalsi correggere le prove, anche se, come abbiamo scritto in precedenza, questo spesso non avviene. Almeno secondo la normativa precedente.
Tuttavia bisogna ricordare che il decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015 (Buona Scuola) disciplina la valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, dove l’attività dei docenti svolte durante la somministrazione delle prove Invalsi sono ormai considerate a tutti gli effetti ordinarie.
Di conseguenza dobbiamo ricordare che la normativa non si riferisce soltanto agli insegnanti ma anche alle attività di segreteria. Infatti, gli articoli 4/3 e 7/5 riportano esplicitamente che “Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d’istituto.”
Quindi, il decreto in questione ha stabilito che le attività di di somministrazione e correzione delle prove Invalsi fanno riferimento all’attività ordinaria del docente, e non quindi alle attività aggiuntive.
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