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Prove Invalsi: le precisazioni del Miur

La finalità della rilevazione esterna degli apprendimenti è quella di fornire alle scuole uno strumento standardizzato che rappresenta indispensabile modalità per potersi rapportare sia ai livelli nazionali di riferimento, ma anche per poter oggettivamente verificare il proprio lavoro all’interno della stessa scuola e poter progettare, sulla base di una autovalutazione interna ad ogni singola istituzione scolastica, un processo di miglioramento dell’efficacia della propria azione educativa”. Il concetto è contenuto nella nota prot. n. 2792 R.U./U./ del 20 aprile 2011, indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali, con la quale il Miur fornisce precisazioni sulla tanto contestata rilevazione degli apprendimenti che impegnerà molte scuole nel mese di maggio.

Dopo il parere dell’Avvocato di Stato Paolucci, dopo le campagne dei Cobas e le delibere dei collegi docenti contro l’obbligatorietà delle prove Invalsi, il Ministero interviene finalmente con una propria nota, per cercare di chiarire il quadro normativo di riferimento e i doveri in capo a docenti e istituzioni scolastiche.
Dal quadro normativo vigente per il Miur emergerebbe con assoluta chiarezza che “l’ordinamento scolastico richiede alle scuole la partecipazione, anzi il concorso istituzionale, alle rilevazioni periodiche e di sistema”. Sulla base di questo, il piano annuale delle attività, predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti, ai sensi dell’art 28, comma 4, del vigente C.C.N.L., non può non contemplare tra gli impegni aggiuntivi dei docenti, anche se a carattere ricorrente, le attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI. Ne consegue che il riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6 e 88 del vigente C.C.N.L.
Quindi le prove sono obbligatorie per i docenti, perché comprese nel piano annuale delle attività.
Dopo aver sottolineato i notevoli vantaggi per le scuole derivanti proprio dalla somministrazione delle prove, in quanto “gli esiti della rilevazione esterna mettono, inoltre, il collegio dei docenti di ciascuna scuola nella condizione di disporre di ulteriori dati per svolgere a pieno la funzione prevista dall’art. 7, comma 2, lett d) del d.lvo 297/94 (valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia e proposta delle misure per il miglioramento dell’attività scolastica)”, il Ministero si rivolge a quelle scuole che hanno deliberato la mancata adesione alle rilevazioni e non solo definisce “improprie” tali delibere collegiali, perché esorbitanti dalle competenze deliberative proprie del collegio dei docenti, ma le ritiene in contrasto con la doverosità delle rilevazioni. Perché “anche le funzioni deliberative del collegio dei docenti devono essere esercitate nel rispetto del ruolo di concorso istituzionale che l’ordinamento scolastico assegna alle scuole nell’ambito del Servizio nazionale di valutazione.
Lara La Gatta

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