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Prove Invalsi: può provvedere direttamente l’Istituto

Sulle prove Invalsi cambia la strategia degli oppositori .
Dopo aver combattuto per anni contro l’obbligatorietà delle prove i Cobas stanno mettendo a punto una nuova linea di intervento.
L’Invalsi è liberissimo di predisporre tutti test che ritiene ma il punto della questione – secondo i Cobas – è un altro: la somministrazione delle prove e tutte le operazioni connesse (dall’anno scorso ai docenti è stato di fatto assegnato anche il compito di riportare le risposte degli alunni sulle apposite schede di rilevazione predisposte dall’Istituto) comporta un lavoro aggiuntivo che non rientra fra i compiti “obbligatori” del docente che, quindi, non è tenuto a svolgerlo.
Ma i docenti che decidessero di accettare tale compito aggiuntivo devono essere remunerati con il fondo di istituto.
I Cobas della scuola del Piemonte colgono anzi l’occasione di una recente circolare dell’Usp di Torino con cui si trasmette alle scuole il testo di un intervento dell’avvocato di Stato Laura Paolucci per ribadire che “i test invalsi devono essere somministrati obbligatoriamente dal personale che lavora per l’invalsi e non dagli insegnati delle scuole pubbliche”.
In effetti, l’avvocato Paolucci sostiene che “l’Invalsi potrebbe, volendolo, ‘scavalcare’ completamente le istituzioni scolastiche nella realizzazione della propria funzione istituzionale, decidendo di somministrare le prove in un ‘luogo’ diverso dalle sedi e dai plessi scolastici: una simile scelta sarebbe più ‘complicata’ dal punto di vista organizzativo e certamente più costosa, ma sarebbe compatibile con la normativa”. 
Anche la CUB Scuola è sulla stessa lunghezza d’onda e in un proprio comunicato ribadisce tre punti:
1) le prove Invalsi sono obbligatorie per gli allievi (sempreché siano presenti); 
2) le scuole devono consentire all’Invalsi di svolgere i propri compiti istituzionali (informando gli allievi su quello che gli accadrà, mettendo a disposizione i locali, consentendo al personale dell’Invalsi di accedere ai locali messi a disposizione);
3) il personale della scuola non è obbligato a svolgere un’attività non programmata e che si configura come una prestazione straordinaria.
Analoga posizione era stata già assunta un mese fa dalla Flc-Cgil secondo cui “l’obbligatorietà della rilevazione tramite le prove, non coincide automaticamente con l’obbligo dei docenti a somministrarle né a correggerle, a tabulare i dati, a predisporne l’invio”. 

Per visionare la circolare dell’Usr Piemonte n. 151 del 7 marzo 2011, prot. n. 4388 consulta il box “Approfondimenti” di questa pagina.

Reginaldo Palermo

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