La nota con la quale il Miur fornisce indicazioni in merito allo svolgimento delle prove Invalsi nelle classi III della scuola secondaria di I grado, ai fini dell’ammissione agli Esami di Stato conclusivi del I ciclo, contiene anche indicazioni relative agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e ai candidati privatisti.
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Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017, per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP, sono previsti eventuali strumenti compensativi o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, è possibile predisporre specifici adattamenti della prova – che sarà esclusivamente cartacea – ovvero l’esonero da una o più prove.
Per le alunne e gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta.
Il Miur richiama l’attenzione dei Dirigenti scolastici affinché esercitino la massima attenzione nell’attribuzione delle predette misure dispensative o degli strumenti compensativi, per via del loro riflesso sulla certificazione delle competenze rilasciata dall’INVALSI. Infatti, gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, il consiglio di classe dovrà integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.
Si veda anche: ELENCO STUDENTI ELETTRONICO – Classi III secondarie di primo grado – Indicazioni operative per gli allievi DVA e DSA
Le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi della legge n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), dovranno invece svolgere le prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi.
Possono sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati privatisti, coloro che:
Per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove INVALSI presso l’istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l’esame di Stato.
Devono pertanto presentare domanda al dirigente scolastico, fornendo i dati anagrafici dell’alunna o dell’alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo 2018.
Nel caso di alunne e alunni privatisti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni e, se predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.
Per quest’anno, la domanda di ammissione all’esame di Stato va presentata entro il 20 marzo 2018, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile; e la scuola deve iscrivere sul SIDI i candidati privatisti all’esame di Stato entro e non oltre il 23 marzo 2018.
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