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Provincia di Bolzano, comitati di valutazione e nucleo operativo di supporto

In attuazione dell’art. 17 della legge provinciale n. 12 del 29 giugno 2000, il Regolamento emanato dal Presidente della Provincia di Bolzano in data 4 giugno 2003, disciplina competenze, sede e modalità di funzionamento dei comitati provinciali di valutazione per la qualità del sistema scolastico e dei relativi nuclei operativi di supporto.
Vengono costituiti i comitati provinciali di valutazione per la qualità della scuola in lingua tedesca, in lingua italiana e delle località ladine. Ciascuno dei primi due è composto da nove esperti qualificati nel campo della formazione e valutazione. Cinque sono, invece, gli esperti che compongono il comitato provinciale per la scuola delle località ladine.
Ciascun comitato ha la propria sede presso il rispettivo Istituto pedagogico provinciale ed opera in posizione di autonomia funzionale. I componenti dei comitati sono nominati dalla giunta provinciale per la durata di quattro anni (la nomina è rinnovabile soltanto una volta per un ulteriore quadriennio).
Nella Prima Parte del suddetto decreto (riportato anche nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 29 luglio 2005) viene anche precisato che ciascun  comitato provinciale è incaricato di definire obiettivi, standard operativi della valutazione esterna del sistema scolastico nel suo complesso e nelle sue articolazioni nonché delle singole istituzioni scolastiche. I comitati provvedono, inoltre, al monitoraggio della valutazione ed alla verifica degli obiettivi raggiunti, tenendo in considerazione anche le procedure e i risultati della valutazione interna.
Nella Seconda Parte del decreto si sottolinea che il nucleo operativo del comitato provinciale di valutazione, istituito presso ciascun Istituto pedagogico provinciale ha il compito di: eseguire le delibere del comitato provinciale e di provvedere in particolare alla realizzazione del piano di attività; curare la raccolta sistematica di dati rilevanti per la valutazione del sistema scolastico nel suo complesso nonché delle singole istituzioni scolastiche; raccogliere e riassumere le analisi situative, le iniziative di innovazione e di sviluppo nonché i risultati dell’autovalutazione elaborati dalle singole scuole e redigere una relazione per il comitato provinciale; provvedere in collaborazione con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali a istituire ed aggiornare un archivio informatico quale supporto ad iniziative di valutazione da parte delle singole scuole e dell’amministrazione.
A ciascun nucleo operativo sono assegnati, in posizione di comando, fino a cinque esperti con specifiche competenze nel campo della valutazione, nominati dalla giunta provinciale. I comandi sono disposti su posti liberi nell’organico dell’amministrazione provinciale rispettivamente nell’organico del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole a carattere statale.

La selezione degli esperti – nominati per la durata di quattro anni (la nomina è rinnovabile, per la durata del comando il personale docente delle scuole a carattere statale mantiene la propria sede di titolarità) – avviene mediante concorso per titoli (professionali e culturali) e colloquio.

Redazione

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