In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto-legge n. 18/2020; le disposizioni che riguardano la scuola prevedono la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, “ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza” (art. 1, comma 1, lett. p).
L’espressione “ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza” va ben interpretata. È sospesa la didattica in presenza non quella a distanza che rimane ferma come possibilità ovvero modalità esplicativa dell’attività didattica.
Pertanto, sospesa la didattica in presenza, resta la possibilità di quella a distanza; la didattica a distanza è una prescrizione, la quale tuttavia, occorre dirlo, presenta aspetti problematici (penso agli aspetti giuslavoristici non affrontati in sede di contrattazione nazionale; al fatto che, nel migliore dei casi, il personale docente utilizza strumenti digitali propri e non della scuola; agli studenti meno abbienti che possono non avere dispositivi digitali; a famiglie con più studenti e con una sola postazione telematica; ed altro ancora).
Il Decreto-legge n. 18/2020 dispone che siano salvi gli effetti e atti adottati sulla base del Decreto-legge n. 6/2020 convertito nella L. n. 13/2020 e che continuano ad applicarsi i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 (art. 2, comma 3). Tranne il DPCM del 9 marzo, gli altri tre contengono disposizioni sulla scuola.
Si esploreranno questi testi normativi cui saranno aggiunti tre Decreti-legge considerati nelle parti d’interesse per la scuola.
Il Decreto-legge n. 6/2020, convertito nella L. n. 13/2020, dispone la “sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell’infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza” (art. 1, comma 1, lett. d).
È questa la norma che prescrive la c.d. didattica a distanza come alternativa a quella in presenza. Il DPCM 8 marzo 2020 reca queste disposizioni:
– conferma “la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza” (art. 1, comma 1, lett. h);
– prevede che siano “sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza” (art. 1, comma 1, lett. h);
– dispone che siano “adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto”; (art. 1, comma 1, lett. q);
– prevede che “i dirigenti scolastici attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; (art. 2, comma 1, lett. m);
– è confermato il lavoro agile, di cui alla legge n. 81/2017, artt. da 18 a 23 (art. 2, comma 1, lett. r).
Il DPCM 11 marzo 2020 reca queste disposizioni: conferma ulteriore del ricorso al lavoro agile: “le pubbliche le amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente” (art. 1, misura n. 6). DPCM 22 marzo 2020- “resta tuttavia ferma la sospensione … dei servizi … che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti” (art. 1, comma 1, lett. e).
Altre disposizioni relative alla scuola si ricavano da queste norme legislative:
il Decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020,
il Decreto-legge n. 14 del 9 marzo 2020
e il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 che di seguito si riportano nelle materie d’interesse per la scuola.
Decreto-legge n. 9/2020
L´art. 32 dispone la validità dell’anno scolastico 2019-2020 anche se effettuato con meno dei prescritti 200 giorni.- Sono decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale scolastico. Decreto-legge n. 14/2020
L´art. 9, comma 1, prevede l’assistenza a persone e alunni con disabilità. Gli enti locali forniscono prestazioni individuali domiciliari per sostenere gli alunni con disabilità nella fruizione delle attività didattiche a distanza.
Art. 9, comma 1. “Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni, convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con enti locali medesimi, l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza”.
Decreto-legge n. 18/2020
L´art. 120 prevede un fondo di 85 milioni di euro per dare modo alle scuole di dotarsi di piattaforme e strumenti digitali per la didattica a distanza, o di potenziarle; per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti di avere dispositivi digitali per l’apprendimento a distanza e per la formazione del personale sulle tecniche per la didattica a distanza (commi 1-2).
– Per l’acquisto delle piattaforme digitali sono previste modalità facilitate (comma 3).
– Le scuole per avere la funzionalità della strumentazione informatica e per supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza sono autorizzate a sottoscrivere contratti con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità (comma 4).
In sintesi, sulla base dei Decreti-legge e dei DPCM, delle disposizioni normative prescrittive per le istituzioni scolastiche:
a. obbligo per i dirigenti scolastici di attivare modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
b. avvio della didattica a distanza e contestuale sospensione della didattica in presenza;
c. la didattica a distanza riguarda sia i servizi educativi per l’infanzia che le attività didattiche di scuola primaria, secondaria di I o II grado;
d. sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza e contestuale avvio delle riunioni necessarie con modalità di collegamento da remoto;
e. svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, per personale tecnico e amministrativo;
f. gli enti locali forniscono prestazioni individuali domiciliari per sostenere gli alunni con disabilità nella fruizione delle attività didattiche a distanza;
g. stanziamento di risorse dedicate: per acquisto o potenziamento di piattaforme e strumenti digitali per la didattica a distanza; per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali; per la formazione del personale sulle tecniche per la didattica a distanza (commi 1-2);
h. validità del corrente anno scolastico anche se si effettuano meno dei prescritti 200 giorni di lezione;
i. validità del periodo di prova e di formazione;
l. possibilità di deroga, in determinati casi, delle norme del Codice dei contratti pubblici.
Mario Falanga
Segreteria Nazionale Confsal – Anaps
Associazione Nazionale Autonoma Professionisti della Scuola
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