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Psicologo in classe, se l’osservazione è di tutti gli alunni si può

A proposito dell’accusa di violenza privata cui dovranno rispondere due dirigenti scolastici, due maestri e una psicologa, finiti sotto inchiesta dopo la denuncia dei genitori di un alunno del Convitto ‘Vittorio Emanuele’ di Arezzo, riceviamo e pubblichiamo un contributo di chiarimento redatto dal prof. Luciano Tagliaferri, rettore del Convitto Nazionale “V.Emanuele II” di Arezzo. Ricordiamo che l’accusa verte su una presunta osservazione clinica realizzata dalla psicologa dell’istituto scolastico toscano all’interno di una classe primaria.

La lettura della nota dell’ANSA impone dei chiarimenti posto che contiene delle inesattezze e delle generalizzazioni. È bene chiarire che la psicologa in classe venne chiamata dalla precedente Dirigente non già per l’osservazione di uno o di alcuni alunni turbolenti o problematici e tanto meno per una analisi clinica (psicodiagnostica, ma per l’osservazione dell’intera classe e per studiare meglio le dinamiche tra i docenti e gli alunni. La relazione che venne raccolta da quella psicologa costituiva un suggerimento ai docenti per fare meglio”.

“Esistono in tutte le scuole esperienze di questo tipo e circolari ministeriali che prevedono e consigliano tale strumento. Nel caso specifico, il coinvolgimento della psicologa per risolvere i problemi della classe fu anche oggetto di una riunione di classe. La Corte di Cassazione, nel riformare una sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal Tribunale di Arezzo su conforme richiesta del Pubblico Ministero, ha posto al Tribunale di Arezzo (restituendogli gli atti) semplicemente il tema di un approfondimento istruttorio: quella psicologa era stata chiamata ad analizzare singole condotte o una classe?”.

“Nel primo caso vi è certamente l’obbligo di avvisare i genitori, nel secondo caso ciò è da escludere (e comunque è del tutto opinabile che esista un obbligo). Il processo avrà luogo ad Arezzo nei prossimi mesi. Intanto, per una informazione completa, occorre dare conto di un altro processo che vi è stato a carico del sottoscritto per non avere consegnato ai genitori del ragazzo la relazione della psicologa: occorre riferire questo Dirigente è stato assolto con formula piena (perchè il fatto non sussiste) dalla Corte di Appello di Firenze dall’accusa di aver rifiutato ai genitori la relazione della psicologa”.

“Tale sentenza – per la parte che riguarda la responsabilità penale – è definitiva. La parte civile (i genitori del ragazzino) ha  fatto ricorso alla Cassazione per avere la revisione delle sole statuizioni civilistiche (cioè per ottenere un risarcimento del danno). 

prof. Luciano Tagliaferri

(Rettore / Dirigente Scolastico)

Redazione

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