Il Miur ha pubblicato la nota prot. n. 25141 del 10 agosto 2015 recante “Istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/16, anche alla luce dei nuovi interventi legislativi e regolamentari”.
Poche le novità rispetto agli anni passati: infatti, anche per l’a. s. 2015/16, per il personale docente ed educativo si richiamano le procedure, modalità operative e modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note circa i criteri per l’individuazione delle “scuole di riferimento” e dei requisiti che le stesse devono possedere.
È ammessa la delega sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
Restano ferme le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale, in particolare:
È consentito, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.
È, inoltre, consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non vi siano cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.
Per i soggetti che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie e che risulteranno destinatari di proposta di assunzione, l’assegnazione avverrà al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
Quindi, come evidenzia la Flc Cgil, “viene confermata la disposizione della Legge 107/15 che prevede, al comma 99, che i docenti nominati in ruolo nelle fasi b) e c) non debbano raggiungere la sede assegnata (in qualunque data la ottengano) nel caso in cui abbiano già in corso una supplenza (annuale o fino al 30 giugno) nella scuola statale”.
Viene introdotto il divieto alle supplenze brevi previsto dall’art. l, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), che introduce appunto il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
La nota prevede, inoltre, che nelle more dell’attesa apertura delle funzioni di inserimento al SIDI delle domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi di II fascia, di cui all’art. 2 del D.D.G. 6 luglio 2015 n. 680, le istituzioni scolastiche dovranno comunque avviare le attività propedeutiche connesse all’esame delle domande e alla verifica dei titoli dichiarati.
Per quanto riguarda, infine, il personale Ata, i posti, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, saranno coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica. Si attingerà per questo dalle graduatorie permanenti e, in caso di esaurimento delle stesse, dagli elenchi e graduatorie provinciali. Solo in caso di esaurimento delle predette graduatorie, le eventuali residue disponibilità saranno assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche. In caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. Pertanto qualora non fosse possibile completare l’orario, è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzo ne non vi fosse disponibilità per posto intero.
È possibile anche per gli Ata di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina.
Vedi anche Accantonamenti e supplenze nei licei musicali a.s. 2015/2016
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