In pochi giorni, anzi in poche ore, le novità si aggiungono una all’altra: dopo la norma sui termini per l’approvazione dei regolamenti inserita nel “decreto anticrisi” e la sentenza della Corte Costituzionale, nella serata del 2 luglio un altro importante tassello della riforma è diventato ufficiale. Con il n. 81 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Ad una prima lettura il provvedimento non sembra diverso dal testo provvisorio che finora si conosceva.
Nella scuola dell’infanzia le sezioni potranno accogliere fino a 29 bambini (ma non meno di 18), mentre le classi di scuola primaria potranno arrivare a 27 alunni.
Nei comuni di montagna si potranno formare anche classi con un numero ridotto di alunni, purchè non inferiore a 10.
Sempre nella primaria, per garantire l’insegnamento della lingua inglese contenendo il più possibile il ricorso a insegnanti specialisti, è previsto che i docenti dovranno seguire obbligatoriamente appositi corsi di formazione; dopo il primo anno di corso questi insegnanti potranno già iniziare ad insegnare la lingua straniera ai bambini delle prime due classi.
Nella secondaria di primo grado si potranno istituire classi prime fino ad un massimo di 30 alunni; stessa regola vale per la secondaria di II grado.
Nella secondaria di II grado le classi intermedie potranno essere costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purche’ siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si deve procede alla ricomposizione delle classi.
Il regolamento conferma anche la riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore settimanali “anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina”.
A scanso di equivoci l’ultimo comma dell’articolo 24 del Regolamento prevede tutte le norme del provvedimento “non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali”.
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